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149490
IDG830900139
83.09.00139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Aniello
Natura giuridica del falso in concessione ad edificare
nota a Cass. sez. V pen. 29 maggio 1981
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 453-454
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51522; D1822; D12002; D540
Prima dell' entrata in vigore della l. 10/1977, la falsita' ideologica in licenza edilizia -secondo la giurisprudenza dominante della Suprema Corte- costituiva violazione dell' art. 480 c.p. e non dell' art. 479 c.p.. Cio' sulla base che l' autorizzazione di cui parlavano le leggi precedenti, a differenza della "concessione", non attribuisce nuovi diritti ma rinnova solamente i limiti posti dalla legge al diritto di edificare. L' entrata in vigore della legge 10 del 1977, che parla di "licenze", ha creato non pochi problemi. Secondo l' A., poiche' la licenza sarebbe una vera e propria concessione, l' interprete sarebbe vincolato dal significato specifico e tecnico di tale termine, cosicche' la norma dell' art. 480 c.p. non sarebbe piu' applicabile.
art. 476 c.p. art. 479 c.p. art. 480 c.p. l. 28 gennaio 1977, n. 10 C. Cost. 30 gennaio 1980, n. 5
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