Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149493
IDG820601243
82.06.01243 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verde Lia
Trasporti successivi e combinati
Riv. dir. comm., an. 78 (1980), fasc. 5-8, pt. 1, pag. 249-267
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31740; D93431; D8830
Premesso che il trasporto combinato individua un fenomeno di collaborazione tra due o piu' vettori al fine dell' espletamento del servizio di trasporto, l' A. rileva che il legislatore disciplina, senza alcun coordinamento, da un lato il trasporto con pluralita' di vettori e dall' altro quello misto marittimo-aereo e terrestre-aereo. Delineato poi il regime di responsabilita' del vettore nei vari tipi di trasporti successivi, l' A. conclude che sul piano internazionale si e' oggi affermata una tendenza all' uniformita' di cui sono espressione le regole di Amburgo che vanno pero' integrate da una specifica Convenzione internazionale che regoli in maniera uniforme l' intero settore del trasporto.
art. 1687 c.c. Conv. Amburgo 31 marzo 1978 (trasporto marittimo di merci) Conv. Bruxelles 25 agosto 1924 (polizza di carico) Conv. CIM 14 ottobre 1890 (trasporto di merci per ferrovia) Conv. Ginevra 19 maggio 1956 (trasporto merci su strada) Conv. Varsavia 12 ottobre 1929 (trasporto aereo internazionale) Conv. Ginevra 24 maggio 1980 (trasporto internazionale multimodale di merci)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati