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149496
IDG820900338
82.09.00338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Correra Carlo
Sulla "vendita a peso netto delle merci": illeciti amministrativi ed illeciti penali
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 3, pt. 4, pag. 779-790
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51611; D18115; D52050
La legge 5 agosto 1981 n. 441, sulla "Vendita a peso netto", e' venuta a por fine a vecchie polemiche circa l' operativita' nel nostro sistema giuridico del principio della vendita a peso netto delle merci: il relativo obbligo in effetti era gia' penalmente garantito dall' art. 515 c.p., tant' e' che, coerentemente, la nuova legge all' art. 1 lo ha solo "ribadito", laddove per le "nuove prescrizioni" di sostegno per il concreto rispetto di quell' obbligo ha introdotto sanzioni amministrative. Di queste "regole sussidiarie" particolare importanza pratica (e vasta eco sociale) presenta quella che impone l' adozione di bilance con possibile "controllo a vista" del peso netto da parte dell' acquirente: il tutto nel termine massimo di un quinquennio. Ugualmente di rilievo e' l' altra disposizione che consente uno "scarto di peso" tollerato, fino al massimo di gr. 13, rispetto al peso netto fino allo scadere del termine ultimo per l' adozione delle bilance di nuovo tipo. Cio' per il settore della vendita "al dettaglio"; anche per il settore dei "mercati all' ingrosso", pero', viene ribadito l' obbligo che la merce sia venduta al netto dalla "tara" e sono percio' dettate disposizioni al riguardo. Quanto al profilo sanzionatorio e' il caso di sottolineare che la nuova normativa, pur presentandosi come disciplina "amministrativa", in effetti si affianca alla tutela penale per il settore (artt. 515 e 692 c.p.) ed offre anzi spunti per nuovi interventi da parte dell' autorita' giudiziaria. In sintesi: un intervento legislativo determinante, se non decisivo, nella difesa del consumatore dalle c.d. "frodi quantitative" nell' esercizio dell' attivita' commerciale.
l. 5 agosto 1981, n. 441 r.d. 23 agosto 1890, n. 7088 art. 515 c.p. l. 28 novembre 1965, n. 1329 art. 692 c.p. l. 24 dicembre 1975, n. 706
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