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149497
IDG820900357
82.09.00357 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Anca Giovanna Maria
Rapporti tra l' art. 158 della legge notarile e l' art. 149 c.p.p.
nota a Cass. sez. V pen. 6 aprile 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 3, pag. 1212-1222
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96901; D60411
L' A. affronta il problema dei rapporti tra l' art. 158 legge notarile e l' art. 149 c.p.p., e la possibilita' di estensione al primo dell' operativita' delle sentenze costituzionali, n. 83 del 1969 e n. 122 del 1972, che hanno dichiarato l' illegittimita' dell' art. 149 c.p.p., rispettivamente nella parte in cui prevedeva l' obbligo della citazione dell' interessato solo "se possibile" e nella parte in cui non prevedeva "che all' interessato fosse nominato d' ufficio un difensore, ove non l' avesse nominato di fiducia con conseguente notifica dell' avviso al difensore". L' A., pur rilevando la natura di procedimento di correzione degli errori materiali del procedimento ex art. 158 legge notarile, atto ad integrare, ma senza alcuna garanzia difensiva, le sentenze di condanna producenti di diritto la destituzione del notaio, che manchino, della relativa dichiarazione e di quella conseguente di inabilitazione (all' esercizio delle funzioni) e aver evidenziato il problema della natura di tali misure, data la notevole divergenza originaria tra i due procedimenti, critica la tesi della suddetta operativita', sostenuta dalla Cassazione nella sentenza in commento. L' art. 158, secondo l' A., e' invece una norma a se', ponendosi in rapporto di specialita' nei confronti dell' art. 149 c.p.p.. Anche per l' art. 158, che contrasta tuttora con l' art. 24 comma 2 Cost., dovrebbe essere sollevata pertanto la questione di legittimita' costituzionale, onde ottenere un' espressa pronuncia della Corte Costituzionale di illegittimita', per carenza di garanzie difensive.
art. 142 l. 6 febbraio 1913, n. 86 art. 158 l. 6 febbraio 1913, n. 86 art. 434 c.p.p. 1913 art. 149 c.p.p. C. Cost. 14 aprile 1969, n. 83 C. Cost. 6 luglio 1972, n. 122
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