| L' A. affronta il problema dei rapporti tra l' art. 158 legge
notarile e l' art. 149 c.p.p., e la possibilita' di estensione al
primo dell' operativita' delle sentenze costituzionali, n. 83 del
1969 e n. 122 del 1972, che hanno dichiarato l' illegittimita' dell'
art. 149 c.p.p., rispettivamente nella parte in cui prevedeva l'
obbligo della citazione dell' interessato solo "se possibile" e nella
parte in cui non prevedeva "che all' interessato fosse nominato d'
ufficio un difensore, ove non l' avesse nominato di fiducia con
conseguente notifica dell' avviso al difensore". L' A., pur rilevando
la natura di procedimento di correzione degli errori materiali del
procedimento ex art. 158 legge notarile, atto ad integrare, ma senza
alcuna garanzia difensiva, le sentenze di condanna producenti di
diritto la destituzione del notaio, che manchino, della relativa
dichiarazione e di quella conseguente di inabilitazione (all'
esercizio delle funzioni) e aver evidenziato il problema della natura
di tali misure, data la notevole divergenza originaria tra i due
procedimenti, critica la tesi della suddetta operativita', sostenuta
dalla Cassazione nella sentenza in commento. L' art. 158, secondo l'
A., e' invece una norma a se', ponendosi in rapporto di specialita'
nei confronti dell' art. 149 c.p.p.. Anche per l' art. 158, che
contrasta tuttora con l' art. 24 comma 2 Cost., dovrebbe essere
sollevata pertanto la questione di legittimita' costituzionale, onde
ottenere un' espressa pronuncia della Corte Costituzionale di
illegittimita', per carenza di garanzie difensive.
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