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149510
IDG820601283
82.06.01283 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciaccia Cavallari Bona
Commento all' art. 16 Conv. Aja 15 novembre 1965 relativa alla notificazione ("signification") e alla comunicazione ("notification") all' estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale
Nuove leggi civ., an. 5 (1982), fasc. 2, pag. 352-357
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4073; D881
L' art. 16 della Convenzione in esame completa la disciplina delineata al precedente articolo introducendo l' istituto della rimessione in termini: cosi' l' A. inizia l' ampio commento all' articolo in esame osservando poi come la previsione si rivolga a considerare l' ipotesi in cui lo strumento della sospensione non abbia trovato applicazione, nonostante ne ricorressero i presupposti. Stabilita la situazione che legittima la rimessione in termini del convenuto contumace, su cui grava l' onere probatorio, il commentatore cerca quindi di individuare la ratio dell' istituto, che ritiene risalga principalmente all' esigenza di accordare concretamente alle parti la possibilita' di svolgere le attivita' processuali loro spettanti, illustrando infine le condizioni cui la rimessione e' subordinata.
art. 16 Conv. L' Aja 15 novembre 1965 (notificazioni all' estero)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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