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Documento


14972
IDG791300670
79.13.00670 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
guarino antonio
societa' e diritto. risarcimento indicizzato
Mattino, an. 88 (1979), fasc. 63 (13 marzo), pag. 2
d30520
l' a. nota con piacere che la suprema corte di cassazione ha riconosciuto, con la sentenza n. 5670 del 30 novembre 1978, che tra i danni subiti dal creditore soddisfatto in ritardo deve essere conteggiata, almeno in parte, la svalutazione monetaria. tale possibile svalutazione non era prevista nell' art. 1224 del codice civile; essa, osserva l' a., comporta per ogni giorno di ritardo nel pagamento del debito un maggior danno per il creditore rispetto ai semplici interessi moratori, e comporta un vantaggio corrispondente per il debitore. l' a. giudica positiva la sentenza, le cui conclusioni potranno tuttavia essere smentite da successive sentenze piu' rigoristiche. e' difficile, conclude l' a., che la riforma sia varata: tutto percio' dipende dai giudici.
cass. 30 novembre 1978, n. 5670 art. 1224 c.c.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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