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14977
IDG791300675
79.13.00675 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzarelli bruno
le opinioni. sentenze diverse sull' assenteismo
Mattino, an. 88 (1979), fasc. 67 (17 marzo), pag. 2
d74470; d74700
l' a. rileva che e' ingiustificato stabilire che la mancata prestazione del lavoratore dovuta a malattie, che pur essendo documentate siano numerose, non costituisce motivo di licenziamento. esistono sul problema suesposto diverse opinioni contrastanti sull' opportunita' di penalizzare o assolvere il lavoratore assenteista. in merito l' avvocato de tilla, avvalendosi dell' art. 2110 del codice civile, ha affermato la liceita' dell' assenteismo per malattia. il suddetto articolo, infatti, vieta il licenziamento del lavoratore per il periodo di comporto, durante il quale il lavoratore rimane assente per malattia. l' a. sottolinea, quindi, che sono state trasferite sul datore di lavoro le responsabilita' sul lavoratore malato. le aziende possono procedere al licenziamento solo in caso di assenze ricorrenti, che facciano valere la condizione di ridotta capacita' lavorativa.
art. 2110 c.c. art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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