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149887
IDG830700049
83.07.00049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Giulio
Sui negozi invalidi in agricoltura e sulle reazioni della dottrina e della giurisprudenza
Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 9, pt. 1, pag. 463-488
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3061; D914; D91611; D91612
Premesse alcune considerazioni sul negozio giuridico in generale e sui motivi di invalidita', con riferimento a dottrina e giurisprudenza e con particolare riguardo al rapporto tra causa del negozio e norme inderogabili, l' A. espone una casistica di forme contrattuali piu' frequentemente utilizzate in agricoltura, a partire dal 1964, con l' intento di eludere la disciplina vincolistica e le norme sulla prelazione, come forme societarie e anche comodato o soccida. Ritiene la natura di norme imperative delle disposizioni in materia di contratti agrari e di formazione della proprieta' contadina, sottolineando la difficolta' di ricondurre le norme imperative alla definizione di principi di ordine pubblico. Espone l' orientamento giurisprudenziale sui negozi invalidi in agricoltura. Sottolinea come la giurisprudenza, piu' che la dottrina, abbia fornito un contributo notevole in ordine ai vizi di invalidita', non tanto sul tema dei contratti agrari, quanto in tema di prelazione e riscatto. Sul primo tema osserva come i vizi di nullita' per illiceita' della causa concernano soprattutto le convenzioni ex art. 23 legge n. 11 del 1971 (quando si traducano in una mera soggezione di un contraente all' altro) o le convenzioni che disciplinano il contratto in modo del tutto difforme dalle prescrizioni legislative. Sul secondo tema, puntualizzato l' orientamento della Suprema Corte sulla natura della prelazione e del riscatto, richiama alcune importanti decisioni in ordine alla invalidita' di negozi o di combinazioni di negozi volti ad eludere le norme in materia. Conclude sottolineando come necessariamente la giurisprudenza abbia dovuto far ricorso ai principi di portata generale sulle cause del negozio, sui negozi illeciti o fraudatori, sui negozi in contrasto con norme imperative e principi di ordine pubblico e come il compito dell' interprete sia stato reso spesso piu' difficile dall' incoerenza e dall' ambiguita' della normativa.
art. 1343 c.c. art. 1344 c.c. art. 1345 c.c. l. 26 maggio 1965, n. 590 l. 14 agosto 1971, n. 817 l. 15 settembre 1964, n. 756 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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