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149898
IDG830700070
83.07.00070 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cappiello Icilio
Sulla trasmissibilita' del diritto di ripresa all' erede coltivatore diretto
nota a Cass. sez. III civ. 25 giugno 1982, n. 3846
Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 11-12, pt. 2, pag. 611-613
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91411; D91423
Sottolineata la novita' della decisione, l' A. ritiene di aderire al principio della trasmissibilita' all' erede del concedente che sia coltivatore diretto non solo del diritto di ripresa, ma anche del potere giuridico di far valere tale diritto, gia' esercitato dal concedente con lo strumento processuale. A suo avviso, pero', non e' sufficiente la generica qualifica di coltivatore diretto nell' erede, ma occorre anche che egli sia partecipe dell' attivita' coltivatrice gia' del concedente. Diversamente, ove la prosecuzione dell' azione fosse finalizzata non alla continuazione dell' attivita' del defunto, ma al conseguimento di vantaggi personali e autonomi dell' erede, si configurerebbe una mutatio libelli.
art. 1 comma 2 lett. a d.lg.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273 art. 2 l. 10 maggio 1978, n. 176 art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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