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149905
IDG830700081
83.07.00081 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Ayala Valva Francesco
Sull' esenzione dall' INVIM dei trasferimenti posti in essere nell' ambito di una famiglia diretto-coltivatrice
nota a Comm. Centr. sez. XVI 17 maggio 1980, n. 1625 Comm. Centr. sez. XIV 2 febbraio 1981, n. 3131
Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 11-12, pt. 2, pag. 666-668
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D24057; D91250
L' A. ritiene che la prima delle sentenze annotate, nell' affermare la retroattivita' della normativa INVIM, non abbia tenuto conto del fatto che una legge interpretativa e' retroattiva solo quando la norma esprima chiaramente tale qualificazione. Secondo l' A., appare piu' convincente la seconda sentenza, che ha ritenuto limitata ai rapporti sorti dopo l' entrata in vigore delle nuove norme l' efficacia delle stesse in ordine alla precisazione degli immobili cui si applica l' esenzione. Secondo l' A., comunque, va tenuto presente che le disposizioni in esame sono contenute in decreti presidenziali soggetti ai limiti di cui all' art. 76 Cost.. Il decreto del 1974 non ha, a suo avviso, rispettato i criteri fissati nella legge delega ne' puo' essere considerato come interpretazione piu' esatta della legge n. 825 del 1971, rispetto alla quale appare riduttivo, non tenendo conto neppure dell' evoluzione dell' agricoltura, la quale non richiede piu' la costante presenza della famiglia contadina sul fondo. Non puo' dirsi dunque che la famiglia perda la qualita' di diretto-coltivatrice per il fatto di possedere un' abitazione urbana. Sotto questo profilo si giustifica, secondo l' A., il dubbio di legittimita' costituzionale del d.p.r. n. 688 del 1974 con riferimento all' art. 76 Cost..
art. 2 comma 2 n. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 688 l. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 25 comma 1 lett. d d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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