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149916
IDG830700095
83.07.00095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Miceli Wanda
Lavoro stagionale ed unicita' del rapporto di lavoro
nota a Pret. Palestrina 8 febbraio 1980
Nuovo dir. agr., an. 9 (1982), fasc. 2, pag. 542-547
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9127; D74412
L' A. aderisce sostanzialmente alla sentenza annotata nel ritenere che dalla mancanza di un atto scritto con apposizione di un termine al rapporto di lavoro agricolo stagionale consegua l' esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, da considerarsi come unico rapporto di lavoro con attivita' ciclica quando permanga il vincolo obbligatorio negli intervalli stagionali. Osserva che la sentenza offre comunque un contributo alla soluzione dei gravi problemi del lavoro stagionale in agricoltura, pur se permangono perplessita' in ordine ai riflessi dei principi sul sistema retributivo e sull' istituto dell' indennita' di anzianita'. Si sofferma in particolare sull' insufficienza del meccanismo integrativo previsto dalla legge n. 457 del 1972 e sull' interpretazione giurisprudenziale dell' art. 2120 c.c. anche con riferimento alla contrattazione collettiva, evidenziando inoltre il problema del coordinamento degli eventuali plurimi rapporti di lavoro instaurati dai lavoratori con altre aziende nei periodi di inattivita'. Conclude affermando l' esigenza di un intervento organico del legislatore in materia di lavoro stagionale in agricoltura che tenga conto della realta' concreta del settore.
l. 18 aprile 1962, n. 230 art. 6 l. 10 gennaio 1935, n. 112 art. 10 l. 29 aprile 1949, n. 264 l. 8 agosto 1972, n. 457 art. 2120 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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