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149917
IDG830700096
83.07.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Castagnoli Bruno
Prelazione e coltivatore diretto
nota a Cass. sez. III civ. 25 luglio 1981, n. 4812
Nuovo dir. agr., an. 9 (1982), fasc. 2, pag. 549-552
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9125; D91611; D91612
L' A. ritiene che sia corretta l' individuazione della figura del coltivatore diretto, ai fini della prelazione, con riferimento alla nozione delineata dall' art. 31 legge n. 590 del 1965. A suo avviso si sarebbe potuto pervenire alle stesse conclusioni della sentenza seguendo il criterio della professionalita' ai sensi dell' art. 2082 c.c., intesa come esercizio non occasionale dell' attivita'. Non e' di ostacolo, secondo l' A., alla qualificazione di coltivatore diretto, l' esercizio di altra attivita' quando la capacita' lavorativa resti proporzionale alle esigenze del fondo. Espone poi alcune considerazioni sull' istituto della prelazione, puntualizzandone la finalita' di pervenire alla creazione di aziende efficienti e di dimensioni ottimali, con un ambito diverso da quello della legge n. 590 del 1965 che tende alla tutela privilegiata del lavoro agricolo per la formazione della proprieta' diretta-coltivatrice.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 8 l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 2082 c.c. art 31 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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