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| IDG830700100 | |
| 83.07.00100 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Galloni Giovanni
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| Intervento alla Tavola rotonda su "Problemi di costituzionalita'
della legge di riforma dei contratti agrari" in occasione del
Convegno su "La riforma dei contratti agrari" organizzato dall'
Universita' di Macerata, Macerata, 11-12 giugno 1982
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| Nuovo dir. agr., an. 9 (1982), fasc. 3, pag. 588-594
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| D9140
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| L' A. ritiene che le perplessita' sulla legittimita' costituzionale
della nuova legge non siano giustificate. Osserva che la conversione
legale di cui alla legge ha un precedente nell' art. 1339 c.c. e che
comunque non vi e' una garanzia costituzionale diretta dell'
autonomia negoziale, che puo' essere limitata per ragioni di utilita'
sociale. La conversione peraltro e' un diritto potestativo delle
parti che possono esercitarlo o meno. Quanto alla pretesa
espropriazione del diritto di impresa del concedente come diritto
soggettivo, l' A. ritiene che l' impresa sia una realta' effettuale
complessa che non puo' essere ridotta ad un diritto. Osserva che l'
impresa e' la funzione economico-sociale del contratto agrario e che,
sotto tale profilo, le differenze tra contratto associativo e
contratto di scambio, gia' meno nette in passato sotto il codice del
1865, si attenuano. Ben puo' dunque il legislatore ritenere, con una
scelta di natura politica, che quella funzione si attui meglio con l'
affitto che con un contratto associativo. Circa la mancata
considerazione della posizione del concedente che svolga un effettivo
ruolo imprenditoriale, l' A. richiama le esclusioni di cui all' art.
31 e la possibilita' che le parti, in alternativa alla conversione in
affitto, si accordino per dar vita ad un rapporto associativo di
nuovo tipo.
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| l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 1339 c.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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