Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149921
IDG830700100
83.07.00100 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Galloni Giovanni
Intervento alla Tavola rotonda su "Problemi di costituzionalita' della legge di riforma dei contratti agrari" in occasione del Convegno su "La riforma dei contratti agrari" organizzato dall' Universita' di Macerata, Macerata, 11-12 giugno 1982
Nuovo dir. agr., an. 9 (1982), fasc. 3, pag. 588-594
D9140
L' A. ritiene che le perplessita' sulla legittimita' costituzionale della nuova legge non siano giustificate. Osserva che la conversione legale di cui alla legge ha un precedente nell' art. 1339 c.c. e che comunque non vi e' una garanzia costituzionale diretta dell' autonomia negoziale, che puo' essere limitata per ragioni di utilita' sociale. La conversione peraltro e' un diritto potestativo delle parti che possono esercitarlo o meno. Quanto alla pretesa espropriazione del diritto di impresa del concedente come diritto soggettivo, l' A. ritiene che l' impresa sia una realta' effettuale complessa che non puo' essere ridotta ad un diritto. Osserva che l' impresa e' la funzione economico-sociale del contratto agrario e che, sotto tale profilo, le differenze tra contratto associativo e contratto di scambio, gia' meno nette in passato sotto il codice del 1865, si attenuano. Ben puo' dunque il legislatore ritenere, con una scelta di natura politica, che quella funzione si attui meglio con l' affitto che con un contratto associativo. Circa la mancata considerazione della posizione del concedente che svolga un effettivo ruolo imprenditoriale, l' A. richiama le esclusioni di cui all' art. 31 e la possibilita' che le parti, in alternativa alla conversione in affitto, si accordino per dar vita ad un rapporto associativo di nuovo tipo.
l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 1339 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati