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Documento


149931
IDG830700111
83.07.00111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Graziani Carlo Alberto
La riforma dei contratti agrari dal codice civile del '42 alla legge dell' 82: spinte sociali ed evoluzione normativa
relazione al Convegno su "La riforma dei contratti agrari" organizzato dall' Universita' di Macerata, Macerata, 11-12 giugno 198
Nuovo dir. agr., an. 9 (1982), fasc. 3, pag. 627-644
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914
L' A. ritiene essenziale un approccio storico al problema della valutazione della portata della riforma e della sua compatibilita' con la Costituzione. Osserva che il contratto agrario si pone storicamente come forma giuridica delle relazioni tra proprieta' fondiaria e lavoro contadino. Ogni altra configurazione - in particolare la funzionalizzazione del contratto agrario all' impresa - impedisce la comprensione della vicenda che ha condotto alla legge in esame. Il contratto associativo svolge in realta', come il contratto di scambio, una funzione di mediazione tra interessi contrapposti. L' esaltazione dell' elemento associativo va riportata ad una matrice ideologica corporativa che non ha riscontro nella realta' economico-sociale. L' A. trae argomenti in tal senso dal contenuto delle stesse norme codicistiche sui contratti agrari e si sofferma poi a delineare le varie tappe del processo di riforma, puntualizzando gli obiettivi storici delle rivendicazioni contadine che trovano oggi nella legge una significativa rispondenza. Osserva come la riduzione all' affitto dei vari schemi contrattuali concluda un processo di tipizzazione iniziato gia' sotto il codice passato e come l' affitto si presenti oggi come funzionale all' esercizio dell' impresa. Ritiene pero' che non si possa affermare che l' impresa entra a far parte dell' elemento causale del negozio. Tale tesi porterebbe ad una sostanziale identificazione tra affitto a coltivatore diretto e affitto a non coltivatore, che e' in contrasto con l' orientamento del legislatore. Dopo un breve cenno al dibattito dottrinario iniziato fin dal secolo scorso sulla funzione della mezzadria, l' A. conclude affermando l' esigenza di una responsabile "gestione" della riforma anche da parte delle organizzazioni sindacali perche' il modello contrattuale offerto dalla legge possa effettivamente innescare un processo di mobilita' fondiaria.
l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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