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| IDG830700111 | |
| 83.07.00111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Graziani Carlo Alberto
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| La riforma dei contratti agrari dal codice civile del '42 alla legge
dell' 82: spinte sociali ed evoluzione normativa
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| relazione al Convegno su "La riforma dei contratti agrari"
organizzato dall' Universita' di Macerata, Macerata, 11-12 giugno 198
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| Nuovo dir. agr., an. 9 (1982), fasc. 3, pag. 627-644
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D914
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| L' A. ritiene essenziale un approccio storico al problema della
valutazione della portata della riforma e della sua compatibilita'
con la Costituzione. Osserva che il contratto agrario si pone
storicamente come forma giuridica delle relazioni tra proprieta'
fondiaria e lavoro contadino. Ogni altra configurazione - in
particolare la funzionalizzazione del contratto agrario all' impresa
- impedisce la comprensione della vicenda che ha condotto alla legge
in esame. Il contratto associativo svolge in realta', come il
contratto di scambio, una funzione di mediazione tra interessi
contrapposti. L' esaltazione dell' elemento associativo va riportata
ad una matrice ideologica corporativa che non ha riscontro nella
realta' economico-sociale. L' A. trae argomenti in tal senso dal
contenuto delle stesse norme codicistiche sui contratti agrari e si
sofferma poi a delineare le varie tappe del processo di riforma,
puntualizzando gli obiettivi storici delle rivendicazioni contadine
che trovano oggi nella legge una significativa rispondenza. Osserva
come la riduzione all' affitto dei vari schemi contrattuali concluda
un processo di tipizzazione iniziato gia' sotto il codice passato e
come l' affitto si presenti oggi come funzionale all' esercizio dell'
impresa. Ritiene pero' che non si possa affermare che l' impresa
entra a far parte dell' elemento causale del negozio. Tale tesi
porterebbe ad una sostanziale identificazione tra affitto a
coltivatore diretto e affitto a non coltivatore, che e' in contrasto
con l' orientamento del legislatore. Dopo un breve cenno al dibattito
dottrinario iniziato fin dal secolo scorso sulla funzione della
mezzadria, l' A. conclude affermando l' esigenza di una responsabile
"gestione" della riforma anche da parte delle organizzazioni
sindacali perche' il modello contrattuale offerto dalla legge possa
effettivamente innescare un processo di mobilita' fondiaria.
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| l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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