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149945
IDG830700126
83.07.00126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Germano' Alberto
Divieto di subconcessione dell' affitto e diritto di surroga: appunti per una interpretazione dell' art. 21 legge 3 maggio 1982, n. 203
comunicazione al Convegno su "La riforma dei contratti agrari" organizzato dall' Universita' di Macerata, Macerata, 11-12 giugno 198
Nuovo dir. agr., an. 9 (1982), fasc. 3, pag. 739-743
D9142
L' A. ritiene che la norma in esame, disciplinando ex novo la materia della sostituzione di un terzo all' affittuario nel godimento del fondo, abbia tacitamente abrogato la vecchia disciplina del comma 1 art. 21 legge n. 11 del 1971. Il divieto di cessione deve pero' intendersi incluso nell' ampia formulazione della norma in esame, ferme restando le eccezioni al divieto gia' previste nella normativa precedente, alle quali si aggiungono ora nuove ipotesi. L' A. qualifica il vizio del contratto stipulato in violazione del divieto come "annullabilita' speciale", in quanto sanabile se non rilevato in un termine che ritiene di decadenza. A suo avviso il subentro del subconcessionario - anche contro il consenso del concedente - si inquadra nell' ambito della surrogazione. L' A. conclude osservando come, al di la' della sua formulazione letterale, la norma consenta all' affittuario - di fatto - la cessione della propria posizione contrattuale.
art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 1 d.lg.lt. 5 aprile 1945, n. 156 art. 21 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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