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| IDG830700126 | |
| 83.07.00126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Germano' Alberto
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| Divieto di subconcessione dell' affitto e diritto di surroga: appunti
per una interpretazione dell' art. 21 legge 3 maggio 1982, n. 203
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| comunicazione al Convegno su "La riforma dei contratti agrari"
organizzato dall' Universita' di Macerata, Macerata, 11-12 giugno 198
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| Nuovo dir. agr., an. 9 (1982), fasc. 3, pag. 739-743
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| D9142
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| L' A. ritiene che la norma in esame, disciplinando ex novo la materia
della sostituzione di un terzo all' affittuario nel godimento del
fondo, abbia tacitamente abrogato la vecchia disciplina del comma 1
art. 21 legge n. 11 del 1971. Il divieto di cessione deve pero'
intendersi incluso nell' ampia formulazione della norma in esame,
ferme restando le eccezioni al divieto gia' previste nella normativa
precedente, alle quali si aggiungono ora nuove ipotesi. L' A.
qualifica il vizio del contratto stipulato in violazione del divieto
come "annullabilita' speciale", in quanto sanabile se non rilevato in
un termine che ritiene di decadenza. A suo avviso il subentro del
subconcessionario - anche contro il consenso del concedente - si
inquadra nell' ambito della surrogazione. L' A. conclude osservando
come, al di la' della sua formulazione letterale, la norma consenta
all' affittuario - di fatto - la cessione della propria posizione
contrattuale.
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| art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 1 d.lg.lt. 5 aprile 1945, n. 156
art. 21 l. 11 febbraio 1971, n. 11
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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