Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149946
IDG830700127
83.07.00127 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuffrida Giuseppe
La nozione di coltivatore diretto: vecchio e nuovo nella legge di riforma dei contratti agrari
comunicazione al Convegno su "La riforma dei contratti agrari" organizzato dall' Universita' di Macerata, Macerata, 11-12 giugno 198
Nuovo dir. agr., an. 9 (1982), fasc. 3, pag. 745-750
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9125
L' A. puntualizza la nozione di coltivatore diretto con riferimento ai diversi criteri indicati dal codice civile e dalla legislazione speciale. Osserva come la legge n. 203 abbia in sostanza accolto il criterio indicato dall' art. 25 legge n. 11 del 1971, introducendo pero' un elemento innovativo di grande rilievo costituito dalla equiparazione al coltivatore diretto, ai fini della legge stessa, di altre figure. L' A. si sofferma in particolare sulla posizione delle cooperative di lavoratori agricoli e delle associazioni di coltivatori diretti, equiparate ai coltivatori diretti sulla base di un criterio che l' A. definisce di "effettivita'" della coltivazione. Su tale criterio, in sostanza, si fonda anche, secondo l' A., l' equiparazione dei soggetti di cui al comma 2 dell' art. 7 (laureati o diplomati in agraria etc.), tenendo presente che, ove tali soggetti non esercitino in proprio la coltivazione per la durata stabilita, incorrono nella perdita della qualifica e dei diritti ad essa collegati.
artt. 6-7 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 2083 c.c. l. 25 giugno 1949, n. 353 art. 31 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 25 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati