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149968
IDG830700152
83.07.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Consolo Claudio
Prime questioni di diritto processuale transitorio sollevate dalla legge 3 maggio 1982, n. 203: applicabilita' ai giudizi in corso del tentativo obbligatorio di conciliazione e della normativa sul diritto di "ripresa"
Trib. Avellino 28 maggio 1982 Trib. Vicenza 3 giugno 1982 App. Venezia sez. agr. 18 ottobre 1982
Riv. dir. agr., an. 61 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 335-361
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo; a fine articolo o capitolo)
D917; D91411
L' A. ritiene, in adesione alle sentenze in commento, che sia inapplicabile ai giudizi in corso la previsione dell' art. 46 della nuova legge circa l' obbligatorieta' del tentativo extragiudiziale di conciliazione, sia per la sua natura di condizione di proponibilita' dell' azione, sia perche', diversamente opinando, verrebbe meno la funzione di "filtro della litigiosita'" che sostanzialmente l' istituto e' chiamato ad assolvere. Si sofferma poi sulla complessa problematica dei rapporti tra il nuovo diritto di ripresa ex art. 42 e il diniego di proroga per coltivazione diretta di cui al regime precedente, con riferimento all' art. 53. Osserva che il problema dell' applicazione dello jus superveniens non si pone con riguardo alle ipotesi in cui sia intervenuta gia' una sentenza esecutiva mentre per i giudizi in corso, in cui il rapporto non sia definito de jure, appare eccessivamente rigorosa l' interpretazione delle sentenze annotate che esclude da un lato l' applicabilita' della normativa abrogata e dall' altro l' applicabilita' della nuova disciplina del diritto di ripresa. L' interpretazione non e' convincente neppure, secondo l' A., sotto il profilo della "mutatio libelli" prospettato dalle sentenze in commento per negare la legittimita' di una modifica dell' azione di diniego in domanda di ripresa ex art. 42. A suo avviso infatti, sul piano obiettivo e sostanziale, non puo' parlarsi di diversita' delle domande e potrebbe comunque soccorrere un criterio di assorbimento della precedente domanda da parte della nuova.
art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 40 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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