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| IDG830700152 | |
| 83.07.00152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Consolo Claudio
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| Prime questioni di diritto processuale transitorio sollevate dalla
legge 3 maggio 1982, n. 203: applicabilita' ai giudizi in corso del
tentativo obbligatorio di conciliazione e della normativa sul diritto
di "ripresa"
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| Trib. Avellino 28 maggio 1982
Trib. Vicenza 3 giugno 1982
App. Venezia sez. agr. 18 ottobre 1982
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| Riv. dir. agr., an. 61 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 335-361
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo; a fine
articolo o capitolo)
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| D917; D91411
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| L' A. ritiene, in adesione alle sentenze in commento, che sia
inapplicabile ai giudizi in corso la previsione dell' art. 46 della
nuova legge circa l' obbligatorieta' del tentativo extragiudiziale di
conciliazione, sia per la sua natura di condizione di proponibilita'
dell' azione, sia perche', diversamente opinando, verrebbe meno la
funzione di "filtro della litigiosita'" che sostanzialmente l'
istituto e' chiamato ad assolvere. Si sofferma poi sulla complessa
problematica dei rapporti tra il nuovo diritto di ripresa ex art. 42
e il diniego di proroga per coltivazione diretta di cui al regime
precedente, con riferimento all' art. 53. Osserva che il problema
dell' applicazione dello jus superveniens non si pone con riguardo
alle ipotesi in cui sia intervenuta gia' una sentenza esecutiva
mentre per i giudizi in corso, in cui il rapporto non sia definito de
jure, appare eccessivamente rigorosa l' interpretazione delle
sentenze annotate che esclude da un lato l' applicabilita' della
normativa abrogata e dall' altro l' applicabilita' della nuova
disciplina del diritto di ripresa. L' interpretazione non e'
convincente neppure, secondo l' A., sotto il profilo della "mutatio
libelli" prospettato dalle sentenze in commento per negare la
legittimita' di una modifica dell' azione di diniego in domanda di
ripresa ex art. 42. A suo avviso infatti, sul piano obiettivo e
sostanziale, non puo' parlarsi di diversita' delle domande e potrebbe
comunque soccorrere un criterio di assorbimento della precedente
domanda da parte della nuova.
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| art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 40 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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