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149970
IDG830700156
83.07.00156 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Busetto Gianfranco
Prevalenza, ai fini della prelazione, delle previsioni di un programma di fabbricazione "adottato" rispetto a quelle di un p.d.f. approvato
nota a Cass. sez. III civ. 22 maggio 1982, n. 3140
Riv. dir. agr., an. 61 (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 420-421
D91611; D91612; D1821
L' A. illustra brevemente la motivazione della sentenza, alla quale aderisce. Osserva che l' affermata prevalenza - anche ai fini della prelazione - del piano "adottato" rispetto a quello definitivo "approvato", non solo e' in linea con una corretta interpretazione delle norme urbanistiche vigenti - che prevedono l' obbligatorieta' delle misure di salvaguardia - ma risponde all' interpretazione logica dell' art. 8 legge n. 590 del 1965. Se infatti e' espressamente prevista l' esclusione della prelazione in caso di destinazione extragricola del terreno in un piano adottato, non puo' che riconoscersene l' ammissibilita' nell' ipotesi opposta di destinazione agricola.
art. 8 comma 2 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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