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149977
IDG820700073
82.07.00073 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Germano' Alberto, Rook Basile Eva
Casa ed agricoltura: lo jus aedificandi nelle zone agricole quale potere di organizzazione dell' impresa agraria (a proposito della legislazione regionale Toscana)
comunicazione al Convegno di studi su "Edilizia, agricoltura e tutela delle abitazioni rurali", Sassari-Porto Cervo, 15-17 maggio 1981
Nuovo dir. agr., an. 8 (1981), fasc. 2, pag. 343-347
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1823; D9132
Gli AA. pongono in evidenza il principio della funzionalizzazione all' agricoltura degli interventi edilizi nelle zone agricole che caratterizza la legge Toscana in tema di disciplina dell' edilizia rurale. Ritengono che l' attribuzione della facolta' di edificare in tali zone non al proprietario, ma all' imprenditore - proprietario o affittuario che sia - va inquadrata nell' ambito dei poteri di organizzazione dell' impresa spettanti all' imprenditore. Ne deriva, secondo gli AA., che l' iniziativa della costruzione, inclusa nel piano di sviluppo aziendale, e' soggetta agli stessi controlli - cui e' soggetto il piano - di rispondenza dell' iniziativa ai fini di utilita' sociale ed agli obiettivi della politica economica generale. Lo sganciamento della facolta' di edificare nelle zone rurali dal piano regolatore comunale eleva cosi' gli imprenditori a soggetti della programmazione territoriale ed amplia la loro liberta' di iniziativa economica, nel rispetto dei limiti di cui all' art. 41 Cost..
l.r. TO 19 febbraio 1979, n. 10 l.r. TO 30 luglio 1979, n. 35 l. 17 agosto 1942, n. 1150 l. 6 agosto 1967, n. 765 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 l.r. TO 24 febbraio 1975, n. 16 art. 41 Cost.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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