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149991
IDG820700090
82.07.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Macioce Francesco
La successione "mortis causa" nell' affitto a coltivatore diretto e in altri rapporti di interesse familiare
Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 14-30
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D9135; D7473; D91188; D9136
L' A. trae spunto da una recente sentenza della Cassazione, che ha affermato la continuazione del rapporto anche nei confronti dell' erede del successore mortis causa dell' originario affittuario, per esporre alcune considerazioni sulla portata dell' art. 2 legge n. 244 del 1957. L' A. osserva che il precetto dell' art. 2 si riferisce solo all' originario affittuario. Ritiene pero' possibile un' interpretazione estensiva, in base alla lettera e alla ratio della norma, a tutti i soggetti che vengano a trovarsi nella stessa situazione, suscettibile di ripetersi con continuita' ed uniformita'. Non condivide invece l' orientamento secondo il quale la norma e' posta dal legislatore a favore di qualunque coltivatore diretto, sicche' il problema da risolvere sarebbe quello di un' eventuale interpretazione restrittiva alla sola ipotesi di successione dall' originario affittuario. Si sofferma poi sul problema della natura della successione ex art. 2 e della individuazione del titolo che consente il subentro del coniuge e degli altri eredi legittimi. Richiama altre ipotesi di continuazione di un rapporto giuridico mortis causa (successione nella c.d. indennita' di morte spettante al lavoratore, nel rapporto di assegnazione di alloggi di edilizia popolare ed economica, nella locazione di immobili urbani, nel rapporto di assegnazione delle terre di riforma, nel maso chiuso), delineandone brevemente la disciplina e sottolineandone le analogie con la fattispecie in esame. Prospetta la tesi che l' art. 2 vada in realta' interpretato al di fuori del fenomeno della successione, potendosi configurare come sostituzione ex lege dei chiamati nel contratto agrario che acquistano il diritto iure proprio in virtu' di legge, indipendentemente dalla qualita' di eredi, con riferimento al ruolo preminente assegnato dal legislatore all' impresa agricola. Il problema dell' interpretazione dell' art. 2 va dunque, secondo l' A., risolto con riguardo a tale ruolo e all' esigenza di tutelare la continuita' e l' integrita' dell' impresa.
Cass. 10 aprile 1980, n. 2302 art. 2 l. 28 marzo 1957, n. 244 art. 1627 c.c. art. 2122 c.c. art. 1 d.p.r. 17 gennaio 1959, n. 2 art. 25 lett. a d.p.r. 17 gennaio 1959, n. 2 art. 1614 c.c. l. 12 maggio 1950, n. 230 l. 21 ottobre 1950, n. 841 l.r. SI 27 dicembre 1950, n. 104 l. 29 maggio 1967, n. 379 d.p.g.p. BZ 28 dicembre 1978, n. 32
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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