| 149991 | |
| IDG820700090 | |
| 82.07.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Macioce Francesco
| |
| La successione "mortis causa" nell' affitto a coltivatore diretto e
in altri rapporti di interesse familiare
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 14-30
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D9142; D9135; D7473; D91188; D9136
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. trae spunto da una recente sentenza della Cassazione, che ha
affermato la continuazione del rapporto anche nei confronti dell'
erede del successore mortis causa dell' originario affittuario, per
esporre alcune considerazioni sulla portata dell' art. 2 legge n. 244
del 1957. L' A. osserva che il precetto dell' art. 2 si riferisce
solo all' originario affittuario. Ritiene pero' possibile un'
interpretazione estensiva, in base alla lettera e alla ratio della
norma, a tutti i soggetti che vengano a trovarsi nella stessa
situazione, suscettibile di ripetersi con continuita' ed uniformita'.
Non condivide invece l' orientamento secondo il quale la norma e'
posta dal legislatore a favore di qualunque coltivatore diretto,
sicche' il problema da risolvere sarebbe quello di un' eventuale
interpretazione restrittiva alla sola ipotesi di successione dall'
originario affittuario. Si sofferma poi sul problema della natura
della successione ex art. 2 e della individuazione del titolo che
consente il subentro del coniuge e degli altri eredi legittimi.
Richiama altre ipotesi di continuazione di un rapporto giuridico
mortis causa (successione nella c.d. indennita' di morte spettante al
lavoratore, nel rapporto di assegnazione di alloggi di edilizia
popolare ed economica, nella locazione di immobili urbani, nel
rapporto di assegnazione delle terre di riforma, nel maso chiuso),
delineandone brevemente la disciplina e sottolineandone le analogie
con la fattispecie in esame. Prospetta la tesi che l' art. 2 vada in
realta' interpretato al di fuori del fenomeno della successione,
potendosi configurare come sostituzione ex lege dei chiamati nel
contratto agrario che acquistano il diritto iure proprio in virtu' di
legge, indipendentemente dalla qualita' di eredi, con riferimento al
ruolo preminente assegnato dal legislatore all' impresa agricola. Il
problema dell' interpretazione dell' art. 2 va dunque, secondo l' A.,
risolto con riguardo a tale ruolo e all' esigenza di tutelare la
continuita' e l' integrita' dell' impresa.
| |
| Cass. 10 aprile 1980, n. 2302
art. 2 l. 28 marzo 1957, n. 244
art. 1627 c.c.
art. 2122 c.c.
art. 1 d.p.r. 17 gennaio 1959, n. 2
art. 25 lett. a d.p.r. 17 gennaio 1959, n. 2
art. 1614 c.c.
l. 12 maggio 1950, n. 230
l. 21 ottobre 1950, n. 841
l.r. SI 27 dicembre 1950, n. 104
l. 29 maggio 1967, n. 379
d.p.g.p. BZ 28 dicembre 1978, n. 32
| |
| Ist. dir. agrario - Univ. FI
| |