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149993
IDG820700093
82.07.00093 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ronga Giulio
Inestensibilita' degli effetti della rinuncia al diritto di prelazione legale da parte del titolare del contratto agrario, capo della famiglia coltivatrice, a tutti i suoi componenti
nota a Cass. sez. III civ. 26 marzo 1980, n. 2016
Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 41-44
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611; D91250
L' A. concorda con la sentenza annotata sul punto che la rinuncia alla prelazione deve essere espressa in un atto scritto in modo tale da non dar adito ad incertezze sulla sua interpretazione. Per quanto pero' riguarda il caso di specie, dissente dalle conclusioni della sentenza ritenendo che la dichiarazione del titolare del contratto che solo il figlio era unico conduttore e coltivatore del fondo avrebbe potuto correttamente essere interpretata non gia' come rinuncia alla prelazione gia' esercitata, ma come rettifica della precedente dichiarazione con precisazione dell' effettiva situazione e denuncia dell' inefficacia dell' offerta perche' non diretta all' avente diritto. Critica poi l' interpretazione restrittiva dell' art. 8 legge n. 590 del 1965 da parte della sentenza che ha escluso il diritto di prelazione a favore di chi coltiva il fondo di fatto, anche se componente della famiglia coltivatrice. Attraverso l' esame della normativa relativa all' impresa familiare, ritiene che, se non e' configurabile l' attribuzione del diritto al capofamiglia quale rappresentante di tutti i membri dell' impresa agricola, puo' essere riconosciuto a ciascun partecipante di sostituirsi al capofamiglia dissenziente o rinunziatario. Cio' con riguardo non solo all' art. 230 bis c.c., ma anche alle finalita' delle norme sulla prelazione e tanto piu' se si tiene presente il riconoscimento del diritto gia' esplicitamente operato dal legislatore a favore delle cooperative di agricoltori.
art. 230 bis c.c. art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 16 comma 5 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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