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| IDG820700097 | |
| 82.07.00097 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Passamonti Gianni
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| In tema di deducibilita' dei contributi unificati dal reddito
complessivo determinato ai fini dell' IRPEF
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| nota a Comm. I grado Palermo sez. IV 4 dicembre 1978
Comm. II grado Reggio Calabria 19 novembre 1979, n. 1061
Comm. I grado Reggio Calabria 10 dicembre 1979, n. 1593
Comm. I grado Palermo sez. I 8 aprile 1980
Comm. I grado Palermo sez. I 30 settembre 1980
Comm. I grado Pisa sez. I 30 marzo 1981, n. 302
Comm. II grado Padova sez. III 28 ottobre 1980, n. 968
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| Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 56-58
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| D91278; D23064
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| L' A. delinea brevemente la situazione creatasi, in ordine al
problema in oggetto, per le contrastanti posizioni assunte da un lato
dalla giurisprudenza prevalente - favorevole alla deducibilita' dei
contributi agricoli unificati sia con riguardo all' ordinamento
tributario abrogato che a quello vigente - e dall' altro dall'
Amministrazione finanziaria, che tale orientamento non condivide. Si
sofferma sull' esame della natura e dell' incidenza dell' onere.
Osserva che la soluzione del problema dipende dall' esatta
individuazione di tali elementi, non ancora operata dalla sola
giurisprudenza che acquisti rilievo, cioe' quella della Commissione
centrale e della Cassazione. Allo stato dunque, a suo avviso, puo'
giustificarsi l' orientamento negativo dell' Amministrazione e appare
rischioso operare la deduzione insistendo nei ricorsi tributari fino
a che la questione giungera' almeno all' esame della Commissione
centrale. Secondo l' A. sarebbe preferibile, anche in considerazione
delle sanzioni applicabili, non operare la deduzione ma richiedere il
rimborso delle imposte corrispondenti proponendo ricorso avverso il
diniego o in caso di silenzio dell' Ufficio.
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| art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Cass. sez. I civ. 14 aprile 1964, n. 874
Comm. Centr. sez. un. 23 giugno 1966, n. 84494
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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