| 150017 | |
| IDG820700129 | |
| 82.07.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| La Rocca Tiziana
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| Prelazione agraria, obbligo di notificare il contratto preliminare di
compravendita, destinatari
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| nota a Trib. Bari sez. I civ. 5 maggio 1979
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| Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 114-117
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91611; D91612
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| Richiamate le norme in tema di prelazione, l' A. ritiene che il
principio, affermato nella sentenza annotata, che alla notifica del
preliminare possa provvedere il promittente acquirente, sia in
contrasto con il tenore inequivocabile della norma, per cui l'
obbligo incombe sul proprietario venditore, e non tenga conto della
posizione di terzo del promittente acquirente rispetto al rapporto
tra proprietario e conduttore. Ritiene anche che, ove le parti
abbiano considerato l' obbligo di notifica da parte del proprietario
come essenziale, non possa poi negarsi l' inadempimento contrattuale
del venditore che non abbia adempiuto. L' A. si sofferma quindi sul
problema della forma e degli effetti della rinunzia alla prelazione
che, a suo avviso, deve trovare soluzione col ricorso alle norme
generali del codice civile. Ritiene che, nel contrasto della dottrina
e della giurisprudenza, sia piu' convincente la tesi per cui non puo'
validamente rinunziarsi al diritto se non successivamente alla
notifica del preliminare di vendita.
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| art. 8 comma 4 l. 26 maggio 1965, n. 590
art. 8 l. 14 agosto 1971, n. 817
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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