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150017
IDG820700129
82.07.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Rocca Tiziana
Prelazione agraria, obbligo di notificare il contratto preliminare di compravendita, destinatari
nota a Trib. Bari sez. I civ. 5 maggio 1979
Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 114-117
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611; D91612
Richiamate le norme in tema di prelazione, l' A. ritiene che il principio, affermato nella sentenza annotata, che alla notifica del preliminare possa provvedere il promittente acquirente, sia in contrasto con il tenore inequivocabile della norma, per cui l' obbligo incombe sul proprietario venditore, e non tenga conto della posizione di terzo del promittente acquirente rispetto al rapporto tra proprietario e conduttore. Ritiene anche che, ove le parti abbiano considerato l' obbligo di notifica da parte del proprietario come essenziale, non possa poi negarsi l' inadempimento contrattuale del venditore che non abbia adempiuto. L' A. si sofferma quindi sul problema della forma e degli effetti della rinunzia alla prelazione che, a suo avviso, deve trovare soluzione col ricorso alle norme generali del codice civile. Ritiene che, nel contrasto della dottrina e della giurisprudenza, sia piu' convincente la tesi per cui non puo' validamente rinunziarsi al diritto se non successivamente alla notifica del preliminare di vendita.
art. 8 comma 4 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 8 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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