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| IDG820700153 | |
| 82.07.00153 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Germano' Alberto
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| Efficacia della legge nel tempo
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| art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 323-326
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D914
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| L' A. ritiene l' applicabilita' della nuova legge, con efficacia ex
tunc, a tutti i rapporti agrari, anche di fatto, che non siano
esauriti, come nell' ipotesi di rapporti definiti a seguito di
transazione o in virtu' di sentenza esecutiva. Si sofferma sui
problemi connessi all' interpretazione della nozione di sentenza
esecutiva. A suo avviso, solo la concreta esecutorieta' della
sentenza puo' determinare l' inapplicabilita' della nuova legge alle
controversie in atto. Manifesta dubbi sull' opportunita' di applicare
ai giudizi gia' iniziati le disposizioni della nuova legge che
pongono nuove condizioni di promovibilita' dell' azione. Esclude che
l' ordinanza di convalida di sfratto possa, agli effetti dell'
applicabilita' della legge, essere equiparata ad una sentenza
esecutiva. Sul problema dell' applicabilita' dell' art. 42,
concernente il diritto di ripresa, ai rapporti cessati "de jure", ma
persistenti di fatto al momento dell' entrata in vigore della legge e
tornati a rivivere per effetto di essa, l' A. solleva dubbi in ordine
alla costituzionalita' della disposizione, ove vada interpretata in
tal senso, con riferimento all' art. 3 Cost..
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| art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 11 disp. prel. c.c.
art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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