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150034
IDG820700153
82.07.00153 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Germano' Alberto
Efficacia della legge nel tempo
art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203
Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 323-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914
L' A. ritiene l' applicabilita' della nuova legge, con efficacia ex tunc, a tutti i rapporti agrari, anche di fatto, che non siano esauriti, come nell' ipotesi di rapporti definiti a seguito di transazione o in virtu' di sentenza esecutiva. Si sofferma sui problemi connessi all' interpretazione della nozione di sentenza esecutiva. A suo avviso, solo la concreta esecutorieta' della sentenza puo' determinare l' inapplicabilita' della nuova legge alle controversie in atto. Manifesta dubbi sull' opportunita' di applicare ai giudizi gia' iniziati le disposizioni della nuova legge che pongono nuove condizioni di promovibilita' dell' azione. Esclude che l' ordinanza di convalida di sfratto possa, agli effetti dell' applicabilita' della legge, essere equiparata ad una sentenza esecutiva. Sul problema dell' applicabilita' dell' art. 42, concernente il diritto di ripresa, ai rapporti cessati "de jure", ma persistenti di fatto al momento dell' entrata in vigore della legge e tornati a rivivere per effetto di essa, l' A. solleva dubbi in ordine alla costituzionalita' della disposizione, ove vada interpretata in tal senso, con riferimento all' art. 3 Cost..
art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 11 disp. prel. c.c. art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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