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| IDG820601011 | |
| 82.06.01011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Recchi Paolo
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| Gli interessi dei locatori, degli affittuari e della collettivita'
nazionale nella valutazione della Corte Costituzionale
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| nota a C. Cost. 16 novembre 1981, n. 181
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag.
824-828
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D9142
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| Per la Corte Costituzionale l' art. 19 comma 2 legge n. 11/1971 viola
il principio di eguaglianza in quanto, trattando coloro che prima
dell' entrata in vigore di detta legge avevano stipulato contratti di
affitto limitati al solo suolo nello stesso modo riservato a quelli
che tali contratti avevano stipulato in periodo successivo, non
contempera in alcun modo le varie posizioni dei soggetti e contrasta
con il fine di stabilire equi rapporti sociali. L' A. non concorda
con tale decisione, poiche' l' unificazione della conduzione del
suolo e del soprassuolo e' con tutta evidenza necessaria per ragioni
produttivistiche e sociali: l' estensione dell' affitto a tutte le
colture, anche per i vecchi rapporti, e l' unificazione in un solo
soggetto della conduzione furono appunto le soluzioni ragionevolmente
adottate dal legislatore. La Corte, che dei tre interessi coinvolti
(dell' economia nazionale, degli affittuari, dei locatori) mostra di
voler tutelare solo quelli di questi ultimi, sembra preferire la
soluzione dell' escomio dei conduttori, richiamando l' art. 11 della
legge n. 756/1964. Cio' dimostra la erroneita' e l' inidoneita' del
richiamo, dal momento che tale norma si riferisce solo alla colonia
parziaria.
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| art. 3 Cost.
art. 44 Cost.
art. 19 comma 2 l. 11 febbraio 1971, n. 11
art. 11 l. 15 settembre 1964, n. 756
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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