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150047
IDG820601011
82.06.01011 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Recchi Paolo
Gli interessi dei locatori, degli affittuari e della collettivita' nazionale nella valutazione della Corte Costituzionale
nota a C. Cost. 16 novembre 1981, n. 181
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 824-828
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D9142
Per la Corte Costituzionale l' art. 19 comma 2 legge n. 11/1971 viola il principio di eguaglianza in quanto, trattando coloro che prima dell' entrata in vigore di detta legge avevano stipulato contratti di affitto limitati al solo suolo nello stesso modo riservato a quelli che tali contratti avevano stipulato in periodo successivo, non contempera in alcun modo le varie posizioni dei soggetti e contrasta con il fine di stabilire equi rapporti sociali. L' A. non concorda con tale decisione, poiche' l' unificazione della conduzione del suolo e del soprassuolo e' con tutta evidenza necessaria per ragioni produttivistiche e sociali: l' estensione dell' affitto a tutte le colture, anche per i vecchi rapporti, e l' unificazione in un solo soggetto della conduzione furono appunto le soluzioni ragionevolmente adottate dal legislatore. La Corte, che dei tre interessi coinvolti (dell' economia nazionale, degli affittuari, dei locatori) mostra di voler tutelare solo quelli di questi ultimi, sembra preferire la soluzione dell' escomio dei conduttori, richiamando l' art. 11 della legge n. 756/1964. Cio' dimostra la erroneita' e l' inidoneita' del richiamo, dal momento che tale norma si riferisce solo alla colonia parziaria.
art. 3 Cost. art. 44 Cost. art. 19 comma 2 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 11 l. 15 settembre 1964, n. 756
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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