| L' A. accenna in via generale alla tecnica di formazione in senso
storico e strutturale della nuova legge. Sottolinea quindi i vizi
della sua redazione formale, soprattutto per quanto concerne l' abuso
del semplice richiamo al precedente, peraltro alternato al metodo
della totale riscrittura dei precetti gia' contenuti in altre
disposizioni, metodo che, a suo avviso, disorienta l' interprete. Si
sofferma su alcuni profili tecnici particolari, ponendo in evidenza
lacune e contraddizioni in materia di ripresa del fondo, indennizzo,
subaffitto, equo canone, conversione in affitto. Sul piano
sistematico, sottolineato il processo di decodificazione del diritto
agrario, ritiene tuttora configurabile una pluralita' di figure di
contratto agrario. Osserva come nella nuova normativa la concessione
del fondo assuma rilievo come elemento fisionomico fondamentale del
contratto agrario e come l' affitto assurga a prototipo di tutti i
contratti di concessione. Pone in evidenza le innovazioni nella
disciplina dell' affitto, in particolare in tema di poteri dell'
affittuario. Critica la sopravalutazione dell' elemento fondo, che
non tiene conto della sempre maggiore diffusione di un' agricoltura
non territoriale. Critica inoltre il riferimento ad una nozione
ristretta e non polivalente di coltivatore diretto e la mancanza di
un' adeguata qualificazione delle figure di soggetti collettivi in
agricoltura. Sottolinea infine le incertezze di interpretazione cui
da' luogo il regime delle successioni mortis causa. (L' articolo e'
pubblicato anche in Nuovo dir. agr., 1982, fasc. 3, pp. 645-657)
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