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150056
IDG830700007
83.07.00007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bivona Giuseppe
La cessione dei beni ai creditori e il secondo comma dell' art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590
nota a Cass. sez. III civ. 23 ottobre 1979, n. 5548
Riv. dir. agr., an. 61 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 211-220
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30673; D91611; D91613
L' A., dopo aver svolto brevi considerazioni critiche circa l' affermazione della natura eccezionale del comma 2 art. 8 legge n. 590 del 1965, concorda con la sentenza annotata sul principio dell' ammissibilita' del diritto di riscatto nell' ipotesi di vendita ad un terzo di un fondo da parte dei creditori del concedente ai quali sia pervenuto per effetto di una "cessio bonorum". Richiama l' orientamento della dottrina circa l' inquadramento sistematico della cessione dei beni, che, a suo avviso, ha natura privatistica, e non e' configurabile come negozio traslativo di diritti reali. Ritiene che non ne sia possibile l' equiparazione all' esecuzione forzata, ne' sul piano formale, ne' sul piano sostanziale e che pertanto correttamente vada esclusa dall' ambito del richiamo operato dalla norma in esame ai trasferimenti coattivi. Concorda infine con la sentenza anche per quanto concerne il rigetto del ricorso nel merito.
art. 1977 c.c. art. 8 comma 2 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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