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150085
IDG820601890
82.06.01890 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fauceglia Giuseppe
Proprieta' ed impresa nel contratto di affitto di fondi rustici
nota a Trib. Salerno sez. agr. 25 marzo 1981
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 8-9, pt. 1B, pag. 529-534
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91424
La legge 11 febbraio 1971 n. 11 riconosce, con riguardo alla gestione del fondo rustico, il potere imprenditoriale dell' affittuario come potere autonomo, non dipendente da alcuna autorizzazione del locatore. A proposito del caso di specie (miglioramento del fondo e diritto all' indennita'), l' A. considera ineccepibile la decisione, ma critica il riferimento all' art. 1651 c.c.. L' attuale disciplina dell' affitto non e' piu' ispirata dai principi tradizionali dell' autonomia privata. L' art. 1651 c.c. fa riferimento ad una autorizzazione del proprietario concedente, che non e' ravvisabile nella comunicazione richiesta nel comma 1 dell' art. 14 l. 11 febbraio 1971 n. 11, che si ritiene operante dopo la declaratoria di incostituzionalita' del comma 2.
art. 14 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 1651 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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