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150087
IDG830800157
83.08.00157 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giocoli Macci Paolo
La nuova normativa sui contratti agrari (l. 3 maggio 1982, n. 203) alla luce degli orientamenti di giurisprudenza costituzionale
Diritto e societa', (1982), fasc. 4, pag. 771-782
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914
La nuova disciplina sui contratti agrari, pur nel tentativo di adeguamento della normativa agli indirizzi dettati dalla Corte Costituzionale, non sembra sia riuscita a superare le censure di illegittimita' che gia' avevano colpito la precedente legislazione in materia ed ha anzi accolto principi ed istituti di non facile collocabilita' nell' ambito del costituzionalmente legittimo. Per quanto riguarda, infatti, il primo aspetto deve rilevarsi che vi sono nella recente legge statuizioni che, ricalcando vecchi e sanzionati schemi, perpetuano le condizioni di illegittimita' che avevano provocato giudizi negativi dei giudici di Palazzo della Consulta. Cosi' deve dirsi in ordine a quelle disposizioni che, pur ritenendo necessario (nell' interesse sociale) un limite minimo di durata del contratto, non solo consentono la facolta' di recesso, ma la attribuiscono anche ad una sola delle parti contraenti, l' affittuario, sia esso coltivatore diretto e quindi usufruente della speciale tutela riservatagli dagli artt. 35 ss. Cost., sia invece imprenditore che gode della stessa generica garanzia costituzionale di cui fruisce il proprietario. Ingiustificata e illegittima e', percio', la disparita' di trattamento riservata a quest' ultimo. Ed anche illegittima appare, per analogo contrasto con l' art. 3 Cost., la normativa in tema di miglioramenti fondiari, che consente all' affittuario di eseguire piccoli miglioramenti senza il previo consenso del proprietario concedente, e gli attribuisce un' indennita' per le opere di trasformazione, pur se non v' e' stato aumento di produttivita' del fondo, condizione richiesta invece perche' il proprietario miglioratario possa ottenere un aumento del canone. Anche una precedente norma sulla composizione dell' organo incaricato della valutazione dell' equo canone fu ritenuta viziata perche' non garantiva la rappresentanza paritetica delle categorie interessate; ma la legge 1982/203 si e' limitata ad assicurare tale pariteticita' solo nella composizione e non anche nel funzionamento dell' organo, che puo' quindi deliberare al limite anche con la partecipazione di una sola delle sue componenti rappresentative. Il che non solo contrasta con il principio di uguaglianza, ma anche con quello della imparzialita' della pubblica amministrazione sancito dall' art. 97 Cost.. Per quanto si riferisce, poi, alle disposizioni di piu' consistente portata innovativa che la recente legge ha introdotto per dare una diversa struttura ai patti agrari, la riconduzione all' affitto di tutti i contratti stipulati dopo l' entrata in vigore della legge e la conversione in quest' unico tipo negoziale di tutti i contratti associativi precedenti non si sottraggono a consistenti rilievi di incostituzionalita'. Si sopprime, infatti, l' iniziativa economica del concedente, che e' tutelata dall' art. 41 Cost., e si viola - ancora una volta - il principio di eguaglianza sancito dall' art. 3.
art. 3 Cost. art. 35 Cost. art. 41 Cost. art. 97 Cost. l. 3 maggio 1982, n. 203
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