| La sentenza in epigrafe esclude che integri il delitto di furto l'
illegittima uccisione o cattura di animali selvatici in quanto la l.
27 dicembre 1977 n. 968, pur attribuendo la fauna selvatica al
patrimonio indisponibile dello Stato, non inciderebbe sulla sua
natura di "res nullius" sancita dall' art. 923 c.c., da ritenersi non
abrogato ne' espressamente ne' implicitamente. In ogni caso
mancherebbe il possesso della fauna da parte dello Stato. Inoltre il
carattere illecito sarebbe escluso, anche attribuendo alla fauna la
natura di bene patrimoniale indisponibile, dal fatto che non vi
sarebbe sottrazione del bene alla sua destinazione, essendo la fauna
destinata anche all' esercizio venatorio. La nota, di carattere
critico, rileva che l' art. 923 c.c. e' stato abrogato per
incompatibilita' dall' art. 1 della legge n. 968, che non si limita
ad attribuire allo Stato "in esclusiva" il potere di insignorirsi con
l' occupazione dei singoli capi di fauna selvatica, dato che il bene
"fauna" alla cui gestione la comunita' nazionale ha interesse e' la
fauna nel suo complesso e non il singolo capo, e che, in ogni caso,
lo stesso art. 923 non qualifica come "res nullius" gli animali ai
quali e' vietata la caccia. Si aggiunge che la nozione di possesso
"penale" non esige una relazione di carattere materiale fra
possessore e posseduto e si ricordano le decisioni della Cassazione
che hanno ritenuto il possesso fra gli Enti gestori dei parchi
nazionali e la fauna selvatica che si trovi (e finche' si trovi) all'
interno dei parchi stessi. La nota passa poi ad esaminare aspetti
estranei alla sentenza e cioe' le conseguenze in subiecta materia
dell' art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689, "Modifiche al sistema
penale", che, stabilendo il principio di specialita' fra sanzioni
amministrative e sanzioni penali, esclude che, dal momento della sua
entrata in vigore, l' illegittima uccisione e cattura di fauna
selvatica ancora configurino il delitto di furto, trattandosi di
fattispecie punite dalla legge n. 968 con sanzioni di carattere
amministrativo. Si prospetta tuttavia la sospetta incostituzionalita'
di tale disposizione.
| |