Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


150089
IDG820900331
82.09.00331 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Agnoli Francesco Mario
In tema di cattura ed uccisione di animali selvatici
nota a Trib. Orvieto 28 marzo 1980
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 670-677
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91100; D51900; D534
La sentenza in epigrafe esclude che integri il delitto di furto l' illegittima uccisione o cattura di animali selvatici in quanto la l. 27 dicembre 1977 n. 968, pur attribuendo la fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato, non inciderebbe sulla sua natura di "res nullius" sancita dall' art. 923 c.c., da ritenersi non abrogato ne' espressamente ne' implicitamente. In ogni caso mancherebbe il possesso della fauna da parte dello Stato. Inoltre il carattere illecito sarebbe escluso, anche attribuendo alla fauna la natura di bene patrimoniale indisponibile, dal fatto che non vi sarebbe sottrazione del bene alla sua destinazione, essendo la fauna destinata anche all' esercizio venatorio. La nota, di carattere critico, rileva che l' art. 923 c.c. e' stato abrogato per incompatibilita' dall' art. 1 della legge n. 968, che non si limita ad attribuire allo Stato "in esclusiva" il potere di insignorirsi con l' occupazione dei singoli capi di fauna selvatica, dato che il bene "fauna" alla cui gestione la comunita' nazionale ha interesse e' la fauna nel suo complesso e non il singolo capo, e che, in ogni caso, lo stesso art. 923 non qualifica come "res nullius" gli animali ai quali e' vietata la caccia. Si aggiunge che la nozione di possesso "penale" non esige una relazione di carattere materiale fra possessore e posseduto e si ricordano le decisioni della Cassazione che hanno ritenuto il possesso fra gli Enti gestori dei parchi nazionali e la fauna selvatica che si trovi (e finche' si trovi) all' interno dei parchi stessi. La nota passa poi ad esaminare aspetti estranei alla sentenza e cioe' le conseguenze in subiecta materia dell' art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689, "Modifiche al sistema penale", che, stabilendo il principio di specialita' fra sanzioni amministrative e sanzioni penali, esclude che, dal momento della sua entrata in vigore, l' illegittima uccisione e cattura di fauna selvatica ancora configurino il delitto di furto, trattandosi di fattispecie punite dalla legge n. 968 con sanzioni di carattere amministrativo. Si prospetta tuttavia la sospetta incostituzionalita' di tale disposizione.
art. 923 c.c. l. 27 dicembre 1977, n. 968 art. 624 c.p. l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati