| 150091 | |
| IDG821000059 | |
| 82.10.00059 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Meloncelli Achille
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| Produttori agricoli e bolla di accompagnamento
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| Nuova riv. trib., an. 37 (1981), fasc. 4, pag. 169-171
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| D23154; D9122
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| Rilevato il frazionamento della normativa in materia di obbligo di
emissione della bolla di accompagnamento da parte dei produttori
agricoli, l' A. ritiene utile fornire una sintesi della relativa
problematica. L' esenzione dall' adempimento in questione presuppone
che il trasporto riguardi beni prodotti dall' agricoltore e compresi
nella parte I della tabella A allegata al decreto sull' IVA e che sia
eseguito o dallo stesso produttore agricolo nell' esercizio dell'
impresa o da altri per conto del produttore agricolo. Nel caso in cui
il trasporto avvenga tramite vettore per conto del cessionario l'
obbligo di emissione della bolla grava non sul produttore agricolo ma
sul cessionario (che potra' adempiervi anche mediante autofattura).
Nel caso di trasporto effettuato dallo stesso cessionario (trasporto
in conto proprio), coincidendo le figure del vettore e del
cessionario, la bolla puo' essere emessa in due anziche' in tre
esemplari. La fattispecie particolare della vendita di beni prodotti
dall' agricoltore nel luogo di produzione agricola e' riconducibile
all' ipotesi di trasporto in conto proprio. Nel caso di vendita di
beni prodotti dall' agricoltore mediante spedizione in porto
assegnato in altri luoghi, se il trasporto e' eseguito da altri per
conto del produttore agricolo non sussiste obbligo di emissione della
bolla (salvo l' obbligo di rilascio al vettore della dichiarazione di
esonero), mentre se la spedizione viene effettuata tramite vettore
che agisce per conto terzi l' obbligo sussiste.
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| d.p.r. 6 ottobre 1978, n. 627
art. 29 d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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