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150091
IDG821000059
82.10.00059 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Meloncelli Achille
Produttori agricoli e bolla di accompagnamento
Nuova riv. trib., an. 37 (1981), fasc. 4, pag. 169-171
D23154; D9122
Rilevato il frazionamento della normativa in materia di obbligo di emissione della bolla di accompagnamento da parte dei produttori agricoli, l' A. ritiene utile fornire una sintesi della relativa problematica. L' esenzione dall' adempimento in questione presuppone che il trasporto riguardi beni prodotti dall' agricoltore e compresi nella parte I della tabella A allegata al decreto sull' IVA e che sia eseguito o dallo stesso produttore agricolo nell' esercizio dell' impresa o da altri per conto del produttore agricolo. Nel caso in cui il trasporto avvenga tramite vettore per conto del cessionario l' obbligo di emissione della bolla grava non sul produttore agricolo ma sul cessionario (che potra' adempiervi anche mediante autofattura). Nel caso di trasporto effettuato dallo stesso cessionario (trasporto in conto proprio), coincidendo le figure del vettore e del cessionario, la bolla puo' essere emessa in due anziche' in tre esemplari. La fattispecie particolare della vendita di beni prodotti dall' agricoltore nel luogo di produzione agricola e' riconducibile all' ipotesi di trasporto in conto proprio. Nel caso di vendita di beni prodotti dall' agricoltore mediante spedizione in porto assegnato in altri luoghi, se il trasporto e' eseguito da altri per conto del produttore agricolo non sussiste obbligo di emissione della bolla (salvo l' obbligo di rilascio al vettore della dichiarazione di esonero), mentre se la spedizione viene effettuata tramite vettore che agisce per conto terzi l' obbligo sussiste.
d.p.r. 6 ottobre 1978, n. 627 art. 29 d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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