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| IDG820900372 | |
| 82.09.00372 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gorlani Innocenzo
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| Furto di selvaggina o semplice illecito amministrativo o concorso di
entrambi?
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| nota a App. Milano 17 giugno 1981
Trib. Siena 13 gennaio 1981
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 4, pag. 1600-1623
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51900; D534; D91100
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| L' A. esamina le decisioni di due giudici di merito che assolvono dal
reato di furto di selvaggina alcuni cacciatori accusati di aver
illegittimamente abbattuto uccelli appartenenti a specie migratorie e
ne condivide le conclusioni, ma solo parzialmente le motivazioni. Non
puo' contestarsi la proprieta' indisponibile dello Stato, decretata
dall' art. 1 l. 27 dicembre 1977 n. 968, anche su tali specie, oltre
che su quelle stanziali e, quindi, la configurabilita' in astratto
del delitto di furto per ogni illecito abbattimento e/o
impossessamento, contrariamente all' assunto dei giudici, secondo cui
il furto di selvaggina non e' ipotizzabile, innanzitutto, perche' le
specie migratorie non apparterrebbero alla fauna italiana. L' A.
critica, inoltre, l' affermazione che riconduce il furto alla
categoria dei reati "contro il possesso" e ne esclude
conseguentemente la sussistenza in caso di illecito abbattimento di
selvaggina, perche' lo Stato non ne avrebbe il possesso. Invero l'
evoluzione dottrinale e giurisprudenziale della nozione di furto pone
in evidenza la natura di reato contro il patrimonio e, in prima
istanza, contro il diritto di proprieta'. La soluzione del problema
della (non) perseguibilita' penale degli illeciti venatori va percio'
ricercata altrove (come d' altronde riconoscono anche i giudici di
merito) e precisamente nella voluntas legis che esclude per essi
sanzioni diverse da quelle amministrative e pecuniarie contemplate
dall' art. 31 legge n. 968. A ulteriore dimostrazione della tesi l'
A. adduce argomenti tratti dai lavori parlamentari e dal coevo
disegno di legge sulla depenalizzazione generale, osservando che il
Parlamento non puo' aver comminato la sanzione penale, magari
aggravata (ove si punisca con le pene del furto il responsabile di
illeciti venatori), proprio mentre procedeva alla trasformazione di
moltissimi reati in semplici infrazioni amministrative.
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| art. 624 c.p.
art. 1 l. 27 dicembre 1977, n. 968
art. 2 l. 27 dicembre 1977, n. 968
art. 31 l. 27 dicembre 1977, n. 968
art. 826 c.c.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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