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150105
IDG820900372
82.09.00372 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gorlani Innocenzo
Furto di selvaggina o semplice illecito amministrativo o concorso di entrambi?
nota a App. Milano 17 giugno 1981 Trib. Siena 13 gennaio 1981
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 4, pag. 1600-1623
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51900; D534; D91100
L' A. esamina le decisioni di due giudici di merito che assolvono dal reato di furto di selvaggina alcuni cacciatori accusati di aver illegittimamente abbattuto uccelli appartenenti a specie migratorie e ne condivide le conclusioni, ma solo parzialmente le motivazioni. Non puo' contestarsi la proprieta' indisponibile dello Stato, decretata dall' art. 1 l. 27 dicembre 1977 n. 968, anche su tali specie, oltre che su quelle stanziali e, quindi, la configurabilita' in astratto del delitto di furto per ogni illecito abbattimento e/o impossessamento, contrariamente all' assunto dei giudici, secondo cui il furto di selvaggina non e' ipotizzabile, innanzitutto, perche' le specie migratorie non apparterrebbero alla fauna italiana. L' A. critica, inoltre, l' affermazione che riconduce il furto alla categoria dei reati "contro il possesso" e ne esclude conseguentemente la sussistenza in caso di illecito abbattimento di selvaggina, perche' lo Stato non ne avrebbe il possesso. Invero l' evoluzione dottrinale e giurisprudenziale della nozione di furto pone in evidenza la natura di reato contro il patrimonio e, in prima istanza, contro il diritto di proprieta'. La soluzione del problema della (non) perseguibilita' penale degli illeciti venatori va percio' ricercata altrove (come d' altronde riconoscono anche i giudici di merito) e precisamente nella voluntas legis che esclude per essi sanzioni diverse da quelle amministrative e pecuniarie contemplate dall' art. 31 legge n. 968. A ulteriore dimostrazione della tesi l' A. adduce argomenti tratti dai lavori parlamentari e dal coevo disegno di legge sulla depenalizzazione generale, osservando che il Parlamento non puo' aver comminato la sanzione penale, magari aggravata (ove si punisca con le pene del furto il responsabile di illeciti venatori), proprio mentre procedeva alla trasformazione di moltissimi reati in semplici infrazioni amministrative.
art. 624 c.p. art. 1 l. 27 dicembre 1977, n. 968 art. 2 l. 27 dicembre 1977, n. 968 art. 31 l. 27 dicembre 1977, n. 968 art. 826 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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