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150108
IDG830900033
83.09.00033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Pasquale
La "definizione" delle imprese agricole secondo la normativa antinquinamento (dalla legge 319/1976 alla delibera del Comitato interministeriale dell' 8 maggio 1980)
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 6, pt. 4, pag. 1392-1396
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D912; D18801; D539
La nozione di impresa agricola, fra le piu' elaborate della letteratura giuridica, e' presa in esame succintamente nel presente scritto con riferimento alla disciplina dettata dalla legge "Merli" per la tutela delle acque dall' inquinamento. Ripercorse le tappe che hanno indotto il legislatore a considerare tale impresa prima come "insediamento produttivo", poi con legge n. 319/1976 quale "insediamento civile", ai fini di una diversa e piu' permissiva disciplina dei relativi scarichi, l' A. commenta, in modo analitico, le prescrizioni dettate dal Comitato interministeriale in base alle quali detta impresa e' equiparata agli "insediamenti civili", a certe condizioni. Rilevato che da tale definizione di tipo "convenzionale" puo' dedursi "a contrario" la nozione di impresa-insediamento produttivo, l' A. esamina, in dettaglio, queste prescrizioni dirette in particolare alle imprese di allevamento del bestiame e di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, connesse o meno con il fondo agricolo; precisa che, in assenza di certi presupposti, sara' applicabile la rigorosa normativa in vigore per gli scarichi produttivi. Osserva - da ultimo - che tale normativa di settore, contenendo principi propri e differenziati rispetto a quelli elaborati in base all' art. 2135 c.c., non consente di accogliere una nozione unitaria di impresa agricola valevole per ogni settore dell' ordinamento e di conseguenza di trasferire nell' ambito della legislazione antinquinamento certi indirizzi giurisprudenziali formatisi in altre sedi proprio con riferimento a tale categoria di impresa.
l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 2135 c.c. art. 1 quater l. 8 ottobre 1976, n. 690
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