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150109
IDG830900148
83.09.00148 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zagrebelsky Vladimiro
Il principio di specialita' tra furto ed illecito amministrativo in tema di abbattimento abusivo di selvaggina
nota a Trib. Lanciano 25 gennaio 1982
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 2, pag. 525-526
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51900; D534; D161; D5006; D91100
L' art. 1 l. 968/1977 ha definito la fauna selvatica come appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, cessando di essere "res nullius" di cui si possa acquistare la proprieta' per occupazione (art. 923 c.c.). L' acquisto della proprieta' per occupazione e' previsto per la selvaggina solo se abbattuta nel rispetto della legislazione sulla caccia (art. 8 comma 4 l. 968/1977). In conseguenza del nuovo principio introdotto dalla legge n. 968 del 1977, la giurisprudenza predominante si e' indirizzata nel senso di ritenere che l' abbattimento abusivo di selvaggina integri il delitto di furto. L' art. 9 l. 689/1981 ha esteso l' operativita' del principio di specialita', come mezzo risolutivo del concorso di norme, anche ai rapporti tra norme penali e norme che prevedono sanzioni amministrative. Da tale disposizione e' nato il problema che l' annotata sentenza ha risolto nel senso della prevalenza della normativa in materia di caccia sulla norma penale di cui all' art. 624 c.p.. Alla soluzione sembra lecito opporre che il rapporto tra la fattispecie penale e quelle amministrative configura una ipotesi di specialita' bilaterale. La diversa natura degli interessi tutelati, infatti, indica il concorso di due diverse esigenze di tutela, piuttosto che l' esistenza di una modalita' di lesione che assorba in se' ogni ipotesi di illecito.
art. 15 c.p. art. 624 c.p. art. 1 l. 27 dicembre 1977, n. 968 art. 8 comma 4 l. 27 dicembre 1977, n. 968 art. 9 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 923 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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