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150117
IDG820700125
82.07.00125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Palmieri Aniello
Attivita' agricola e itticoltura
nota a Cass. sez. lav. 24 marzo 1980, n. 1975
Giur. agr. it., an. 29 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 100-101
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91201; D91211; D8710
L' A. puntualizza i principi che si possono ricavare dalla sentenza in esame, con riferimento alla piu' significativa giurisprudenza in materia. Ritiene che ne risulti ben definito il diverso ambito di applicazione della norma generale di cui all' art. 2135 c.c. e delle norme particolari di cui agli artt. 206 e 207 t.u. n. 1124 del 1965, dettate ai soli fini assicurativi e previdenziali, mentre ancora diversa e' la portata dell' art. 38 Tr. CEE che delimita l' ambito del mercato agricolo comune. Richiama poi la giurisprudenza della Cassazione che ha manifestato una qualche apertura verso la nozione di allevamento di bestiame come attivita' agricola ex se, indipendentemente dalla connessione con la coltivazione del fondo, ed il successivo orientamento restrittivo. Illustra infine brevemente le argomentazioni della sentenza annotata nel senso dell' esclusione della piscicoltura come attivita' agricola.
art. 206 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 2135 c.c. art. 207 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 38 Tr. CEE
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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