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150120
IDG820601574
82.06.01574 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Varrone Claudio
Ordo ordinans e ordo ordinatus: momenti della realta' giuridica con riferimento alla tutela della salute
Vita not., an. 34 (1982), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 12-22
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D300080
L' A. esamina compiutamente l' art. 32 Cost. dedicato alla tutela della salute, considerata dal legislatore costituzionale "diritto" fondamentale dell' individuo e "interesse" della collettivita'. Pone l' accento sulla formulazione di tale norma e in particolare su due notazioni cui essa fa riferimento e cioe' quella in cui dice "la Repubblica tutela", e l' altra attinente al significato del termine "salute". Osserva quindi che l' art. 32 oltre alla significativa rilevanza che indubbiamente ha come fonte di tutela e titolo di legittimazione per i singoli consociati per pretendere una adeguata protezione della salute, opera anche sul versante pubblicistico. La qualificazione della salute come diritto dell' individuo rimanda ad un momento della realta' giuridica che si caratterizza come "ordo ordinatus", mentre, invece, la rappresentazione dello stesso termine come interesse della collettivita', richiama la diversa funzione del diritto come "ordo ordinans".
art. 32 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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