| 150628 | |
| IDG831000095 | |
| 83.10.00095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Pierantonio Luigi
| |
| Su di un non condividibile revirement ministeriale in tema di
liberalita' erogate ai dipendenti direttamente dalle imprese operanti
nelle zone terremotate della Campania e Basilicata
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a ris. Min. Finanze 30 novembre 1981 n. 11/1029
| |
| Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 2, pt. 3, pag. 133-135
| |
| | |
| D2160; D23060; D23067; D7440; D200
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Ricordato che le provvidenze a favore delle zone colpite dal sisma
del novembre 1980 prevedono l' esclusione dalla formazione del
reddito complessivo del soggetto beneficiario delle erogazioni in
denaro effettuate entro il 30 giugno 1981 nei confronti delle
popolazioni dei comuni della Basilicata e Campania, l' A. osserva che
da un punto di vista sistematico tale provvedimento agevolativo si
configura come norma speciale, derogatoria rispetto ai criteri
generali di imposizione. Non appare pertanto accettabile la tesi
ministeriale (peraltro contrastante con un precedente orientamento
dello stesso Ministero delle finanze) secondo cui non rientrerebbero
nella sfera applicativa dell' agevolazione le liberalita' erogate
"una tantum" direttamente ai propri dipendenti dalle imprese operanti
nelle zone terremotate. Oltre a violare il principio costituzionale
di uguaglianza discriminando a seconda della veste dei beneficiari
dell' erogazione, tale interpretazione contrasta con lo spirito della
norma agevolativa, volta evidentemente a sottrarre ad imposizione non
tanto erogazioni che, non presupponendo da parte del beneficiario il
compimento di un' attivita' produttiva, non hanno natura reddituale,
quanto erogazioni quali quelle fatte a favore del personale
dipendente che sarebbero tassabili.
| |
| art. 11 comma 1 d.l. 5 dicembre 1980 n. 799
art. 48 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |