| 150629 | |
| IDG831000101 | |
| 83.10.00101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a ris. Min. Finanze 12 dicembre 1981 n. 271516
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| Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 2, pt. 3, pag. 169-170
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| D23117; D2159; D21831
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| L' A. condivide l' affermazione ministeriale secondo cui gli
interessi di mora per imposta complementare di successione (dovuta
sul maggior valore concordato o definitivamente accertato) decorrono
dalla scadenza del termine stabilito dall' art. 41 del decreto n. 637
del 1972 per il pagamento dell' imposta principale. Osserva al
riguardo che, posto che nella vigente disciplina del tributo il
contribuente deve attendere la liquidazione dell' imposta principale
da parte dell' ufficio del registro, il contribuente stesso non puo'
essere onerato del pagamento degli interessi derivanti dall'
eventuale ritardo con cui l' ufficio provveda a detta liquidazione.
Il termine iniziale della suddetta decorrenza va individuato nel
giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni decorrenti dalla
notifica della liquidazione dell' imposta principale sia nel caso di
dichiarazione presentata nei termini (il semestre dal decesso) sia
nel caso di dichiarazione presentata a distanza di anni dall'
apertura della successione (con applicazione delle relative sanzioni)
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| art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
art. 41 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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