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150629
IDG831000101
83.10.00101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a ris. Min. Finanze 12 dicembre 1981 n. 271516
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 2, pt. 3, pag. 169-170
D23117; D2159; D21831
L' A. condivide l' affermazione ministeriale secondo cui gli interessi di mora per imposta complementare di successione (dovuta sul maggior valore concordato o definitivamente accertato) decorrono dalla scadenza del termine stabilito dall' art. 41 del decreto n. 637 del 1972 per il pagamento dell' imposta principale. Osserva al riguardo che, posto che nella vigente disciplina del tributo il contribuente deve attendere la liquidazione dell' imposta principale da parte dell' ufficio del registro, il contribuente stesso non puo' essere onerato del pagamento degli interessi derivanti dall' eventuale ritardo con cui l' ufficio provveda a detta liquidazione. Il termine iniziale della suddetta decorrenza va individuato nel giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni decorrenti dalla notifica della liquidazione dell' imposta principale sia nel caso di dichiarazione presentata nei termini (il semestre dal decesso) sia nel caso di dichiarazione presentata a distanza di anni dall' apertura della successione (con applicazione delle relative sanzioni)
art. 39 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 art. 41 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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