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150630
IDG831000112
83.10.00112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a ris. Min. Finanze 24 febbraio 1982 n. 422562
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 3-4, pt. 3, pag. 265
D23150; D23152
L' A. condivide la tesi ministeriale circa l' irrilevanza delle importazioni temporanee ai fini del calcolo del "plafond" dell' esportatore per l' acquisto di beni e servizi senza pagamento dell' IVA, ritenendo peraltro che tale irrilevanza derivi non dal fatto che le merci in temporanea importazione mantengono lo "status" di merci estere, ma dall' esclusione dal campo di applicazione dell' IVA della destinazione doganale "importazione temporanea". L' eventuale successiva nazionalizzazione delle merci o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione (cioe' la trasformazione in importazione definitiva) rileva invece ai fini dell' utilizzazione del "plafond", con riferimento al momento dell' accettazione doganale delle dichiarazioni d' importazione definitiva.
art. 8 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 175 comma ultimo d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 art. 7 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 13 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 67 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 68 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 8 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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