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150633
IDG830601165
83.06.01165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Culotta Angelo
I destinatari dei doveri di sicurezza nei lavori portuali
nota a Pret. Napoli 22 febbraio 1980
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 33 (1982), fasc. 6-7, pt. 4, pag. 507-510
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30712; D7773; D74462
La sentenza annotata che risulta in netto contrasto con le posizioni assunte in materia dalla Suprema Corte, riconosce come destinatari dei doveri di sicurezza le compagnie portuali dei lavoratori, aventi natura di societa' cooperative. Il Pretore di Napoli, sulla base delle norme di cui all' art. 3 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 e di cui all' art. 9 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, ritiene che i soci delle societa' ed enti cooperativi siano equiparati ai lavoratori subordinati, nei cui confronti devono essere osservate le disposizioni prevenzionali ed assicurative. A tale obbligo le societa' sono tenute in persona di chi ne ha la legale rappresentanza. L' A. sostiene, al contrario, che le compagnie portuali instaurano con le imprese che di esse si avvalgono non una prestazione di un servizio, ma di una cessione o "vendita" di mere energie lavorative, attraverso la fornitura del personale che il richiedente utilizza nell' ambito della propria organizzazione aziendale. Questa attivita' e' regolamentata dagli artt. 108 e 111 c. nav., quindi non in contrasto con la l. 23 ottobre 1960, n. 1369. Deve quindi intendersi l' attivita' delle compagnie portuali come un "appalto" di manodopera e il committente e' l' unico vero responsabile delle misure antinfortunistiche.
art. 3 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 art. 9 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 1 l. 23 ottobre 1960, n. 1369 art. 108 c. nav. art. 111 c. nav.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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