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| IDG830601165 | |
| 83.06.01165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Culotta Angelo
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| I destinatari dei doveri di sicurezza nei lavori portuali
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| nota a Pret. Napoli 22 febbraio 1980
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 33 (1982), fasc. 6-7, pt. 4, pag.
507-510
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30712; D7773; D74462
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| La sentenza annotata che risulta in netto contrasto con le posizioni
assunte in materia dalla Suprema Corte, riconosce come destinatari
dei doveri di sicurezza le compagnie portuali dei lavoratori, aventi
natura di societa' cooperative. Il Pretore di Napoli, sulla base
delle norme di cui all' art. 3 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 e di
cui all' art. 9 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, ritiene che i
soci delle societa' ed enti cooperativi siano equiparati ai
lavoratori subordinati, nei cui confronti devono essere osservate le
disposizioni prevenzionali ed assicurative. A tale obbligo le
societa' sono tenute in persona di chi ne ha la legale
rappresentanza. L' A. sostiene, al contrario, che le compagnie
portuali instaurano con le imprese che di esse si avvalgono non una
prestazione di un servizio, ma di una cessione o "vendita" di mere
energie lavorative, attraverso la fornitura del personale che il
richiedente utilizza nell' ambito della propria organizzazione
aziendale. Questa attivita' e' regolamentata dagli artt. 108 e 111 c.
nav., quindi non in contrasto con la l. 23 ottobre 1960, n. 1369.
Deve quindi intendersi l' attivita' delle compagnie portuali come un
"appalto" di manodopera e il committente e' l' unico vero
responsabile delle misure antinfortunistiche.
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| art. 3 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
art. 9 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
art. 1 l. 23 ottobre 1960, n. 1369
art. 108 c. nav.
art. 111 c. nav.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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