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150639
IDG831000232
83.10.00232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Leonardis Franco
Sul trattamento fiscale delle pensioni privilegiate e di riversibilita'
nota a Comm. II grado Genova sez. V 14 ottobre 1981, n. 1083
Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 51-56
D23060; D14317
L' art. 92 t.u. trattamento quiescenza dipendenti civili e militari dello Stato (dpr 1092 29/12/73) recita "quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra". L' erogazione di tali pensioni viene fatta indipendentemente dal servizio prestato prescindendo anche da un rapporto di dipendenza, pertanto non hanno natura retributiva ma natura risarcitoria cosi' come analogicamente le pensioni di guerra. La norma fiscale agevolativa (art. 34 dpr 601) non contiene una elencazione inderogabile; infatti la circ. 1 RT 15/12/73 recita "gli assegni di questo secondo gruppo, (vedi assegni aventi natura risarcitori) infatti, non sono esplicitamente menzionati nel dpr 601/73" ed ancora circ. Min. Fin. 31/5/79 n. 29 definisce intassabili le somme erogate dall' INAIL riconscendo loro natura essenzialmente risarcitoria. In definitiva e' il carattere risarcitorio a qualificare se una somma ha natura reddituale o meno e cio' anche indipendentemente dall' elencazione dell' art. 34. Pertanto tali pensioni riversibili sono intassabili e cio' in difformita' della sentenza Comm. Trib. II grado Genova.
art. 92 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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