| 150642 | |
| IDG831000253 | |
| 83.10.00253 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| D' Orsogna Francesco Paolo
| |
| Cessione di azienda ed imposta di registro
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Comm. I grado Lanciano 24 settembre 1981, n. 51
| |
| Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 771-774
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D31160; D23100; D23150
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' azienda e' costituita dal complesso di beni organizzati dall'
imprenditore per l' esercizio dell' impresa, pertanto, per
ricomprendere il trasferimento dei beni (sia immobili che macchinari)
tra quelli assoggettabili ad IVA o viceversa ad imposta di registro,
occorre stabilire se le parti hanno considerato beni gia' facenti
parte all' imprenditore cedente, come complesso unitario o meno, a
nulla influendo la funzionalita' attuale dell' azienda stessa. In
definitiva, e' necessario stabilire se esiste un' organizzazione dei
beni ricondotti ad unita' della comune destinazione economica per
realizzare la finalita' produttiva che l' imprenditore si ripromette.
La fattispecie sottoposta al giudizio della Commissione tributaria di
Lanciano si riferisce al trasferimento un' universalita' di beni
immobili strutturati e funzionalmente collegati per l' esercizio
dell' attivita' produttiva di materiale laterizio, con le relative
pertinenze, anche se nella cessione sono esclusi i macchinari ed
attrezzature mobili. La Commissione ha affermato che anche durante il
periodo di inattivita' produttiva, se rimane l' organizzazione dei
vari beni, come nel caso di specie, l' azienda continua ad esistere.
| |
| | |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |