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150642
IDG831000253
83.10.00253 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Orsogna Francesco Paolo
Cessione di azienda ed imposta di registro
nota a Comm. I grado Lanciano 24 settembre 1981, n. 51
Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 4, pt. 2, pag. 771-774
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31160; D23100; D23150
L' azienda e' costituita dal complesso di beni organizzati dall' imprenditore per l' esercizio dell' impresa, pertanto, per ricomprendere il trasferimento dei beni (sia immobili che macchinari) tra quelli assoggettabili ad IVA o viceversa ad imposta di registro, occorre stabilire se le parti hanno considerato beni gia' facenti parte all' imprenditore cedente, come complesso unitario o meno, a nulla influendo la funzionalita' attuale dell' azienda stessa. In definitiva, e' necessario stabilire se esiste un' organizzazione dei beni ricondotti ad unita' della comune destinazione economica per realizzare la finalita' produttiva che l' imprenditore si ripromette. La fattispecie sottoposta al giudizio della Commissione tributaria di Lanciano si riferisce al trasferimento un' universalita' di beni immobili strutturati e funzionalmente collegati per l' esercizio dell' attivita' produttiva di materiale laterizio, con le relative pertinenze, anche se nella cessione sono esclusi i macchinari ed attrezzature mobili. La Commissione ha affermato che anche durante il periodo di inattivita' produttiva, se rimane l' organizzazione dei vari beni, come nel caso di specie, l' azienda continua ad esistere.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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