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150643
IDG831000273
83.10.00273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Provini Giovanni
Il termine di prescrizione delle pene pecuniarie nelle imposte dirette sui redditi
nota a Comm. I grado Pisa sez. IV 6 marzo 1982, n. 583
Dir. prat. trib., vol. 53, (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1248-1254
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21900
L' art. 55 del d.p.r. 29 sett. 1973, n. 600 dispone che le pene pecuniarie per violazioni alle norme del decreto stesso sono irrogate con l' avviso d' accertamento del tributo. L' art. 43 fissa il termine per la notifica di questo atto ma per le pene pecuniarie non costituisce tacita deroga all' art. 17 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che fissa il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno delle commesse violazioni e precede quello predetto. La esclude il principio di fissita' sancito dall' art. 1 c. II di tale legge che vieta l' abrogazione tacita delle disposizioni in essa contenute. Il principio e' stato abrogato dal I gennaio 1983 con l' art. 13 della legge 7 agosto 1982, n. 516 ma cio' non potra' legittimare la deroga stessa. Invero l' art. 70 del d.p.r. n. 600/73 rinvia alla legge del '29 ove il decreto stesso non disponga diversamente ad essa nell' art. 60 esclude in tema d' imposte dirette l' applcazione dei soli artt. 16, 19, 22 e dei capi II e V del titolo II ma non dell' art. 17. Ne' diversamente dispone il d.p.r. 600/73 poiche' l' art. 43 ha un intimo nesso solo con l' art. 42, che concerne il contenuto dell' avviso d' accertamento senza menzionare le pene pecuniarie e ne fissa per la notifica il termine che e' di decadenza e non di prescrizione. Nel testo del decreto l' art. 55 fa' parte delle norme regolanti il contenzioso penale nel titolo V e dal suo ambito esula l' art. 43 incluso nel settore degli accertamenti regolato dal titolo IV. Ne' ha rilievo il fatto che non e' determiato l' importo dell' obbligazione pecuniaria perche' la violazione, donde questa sorge, attribuisce allo Stato il diritto di chiedere l' adempimento (Cass. 27.11.1975, n. 3967) e nulla impedisce all' ufficio d' accertare, con l' imposta, tale importo entro il termine ex art. 17 della legge del 1929.
art. 55 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 17 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 13 l. 7 agosto 1982, n. 516
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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