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150644
IDG831000275
83.10.00275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vanadia Maria Gabriella
La registrazione delle Convenzioni contenute nel concordato fallimentare con assunzione
nota a Cass. sez. I 14 aprile 1982, n. 2227
Dir. prat. trib., an. 53 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1202-1207
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23073; D31366
La sentenza di omologazione del concordato deve essere registrata a tassa fissa ai sensi dell' art. 8 lett. F, all. A, d.p.r. 634; le singole convenzioni del concordato sono soggette ad imposta proporzionale ai sensi dell' art. 9, indipendentemente dal fatto che il concordato costituisca o meno novazione; dell' art. 6, che assoggetta ad imposta proporzionale le garanzie reali e personali; e dell' art. 1, qualora il concordato comporti il trasferimento a titolo oneroso della proprieta' o di altro diritto reale immobiliare. Poiche' le convenzioni del concordato sono collgate fra loro, fra le tre norme indicate precedentemente si applica, in forza dell' art. 20 d.p.r. 634, quella che comporta l' imposizione piu' onerosa (da determinare in relazione al risultato finale). La base imponibile ai fini della registrazione delle convenzioni del concordato con assunzione deve essere calcolata, in base all' art. 41 d.p.r. 634, comprendendo l' intero ammontare dei crediti assunti, poiche' l' assuntore risponde nei confronti di tutti i creditori, anche privilegiati.
art. 32 tar. all. A. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 8 lett. F all. A d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 9 all. A d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 6 all. A d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 1 all. A d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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