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| IDG831000423 | |
| 83.10.00423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pancaro Carlo
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| Sull' orientamento ministeriale circa la disciplina ai fini del
condono del riporto delle perdite e delle riserve tassate
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| nota a circ. min. finanze 15 ottobre 1942 n. 41
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| Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 9-10, pt. 3, pag. 553-557
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| D2195; D23063; D23073; D24043; D312207
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| L' A. commenta, in parte criticamente, le istruzioni ministeriali
impartite per chiarire il significato delle norme contenute nel
provvedimento di condono fiscale in tema di riporto delle perdite e
di riserve tassate. In merito al principio del riporto delle perdite
subite in precedenti periodi di gestione (operante per societa' di
capitali ed enti pubblici economici) l' A. riconosce l' irrilevanza
di dette perdite ai fini del risultato d' esercizio da assumere come
termine di riferimeno per il condono e i casi di definizione
automatica di cui all' art. 19 del decreto n. 429 del 1982, mentre
ritiene che per i casi di definizione automatica di cui all' art. 16
(ovvero di dichiarazioni integrative) la rilevanza delle perdite da
riportare vada contenuta nei limiti del reddito dal quale possono
essere detratte. Incongrua ed irrazionale appare non tanto l'
interpretazione ministeriale quanto piuttosto la volonta' legislativa
circa gli effetti delle perdite pregresse (anche se rivenienti da
periodi definiti per effetto del condono) sui redditi degli esercizi
successivi (ancorche' rientranti nel condono). Circa le possibili
iscrizioni in bilancio di riserve tassate conseguenti all'
intervenuta presentazione di domande integrative, con analitica
specificazione degli elementi attivi e passivi suscettibili di
variazioni nella loro rappresentazione contabile, l' A. ritiene che
la normativa sul cndono in materia vada armonizzata con i principi
generali. Criticando il riduttivo orientamento ministeriale in
argomento, sostiene che dette iscrizioni debbono essere consentite in
tutte le situazioni in cui la variazione degli elementi attivi o
passivi del bilancio, conseguenti all' indicazione di un reddito
integrativo, lo rendano possibile e che sono ammissibili in ogni
esercizio in cui continuino a sussisterne i presupposti di fatto e di
diritto.
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| art. 17 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
art. 24 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
d.l. 10 luglio 1982 n. 429
l. 7 agosto 1982 n. 516
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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