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150647
IDG831000423
83.10.00423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pancaro Carlo
Sull' orientamento ministeriale circa la disciplina ai fini del condono del riporto delle perdite e delle riserve tassate
nota a circ. min. finanze 15 ottobre 1942 n. 41
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 9-10, pt. 3, pag. 553-557
D2195; D23063; D23073; D24043; D312207
L' A. commenta, in parte criticamente, le istruzioni ministeriali impartite per chiarire il significato delle norme contenute nel provvedimento di condono fiscale in tema di riporto delle perdite e di riserve tassate. In merito al principio del riporto delle perdite subite in precedenti periodi di gestione (operante per societa' di capitali ed enti pubblici economici) l' A. riconosce l' irrilevanza di dette perdite ai fini del risultato d' esercizio da assumere come termine di riferimeno per il condono e i casi di definizione automatica di cui all' art. 19 del decreto n. 429 del 1982, mentre ritiene che per i casi di definizione automatica di cui all' art. 16 (ovvero di dichiarazioni integrative) la rilevanza delle perdite da riportare vada contenuta nei limiti del reddito dal quale possono essere detratte. Incongrua ed irrazionale appare non tanto l' interpretazione ministeriale quanto piuttosto la volonta' legislativa circa gli effetti delle perdite pregresse (anche se rivenienti da periodi definiti per effetto del condono) sui redditi degli esercizi successivi (ancorche' rientranti nel condono). Circa le possibili iscrizioni in bilancio di riserve tassate conseguenti all' intervenuta presentazione di domande integrative, con analitica specificazione degli elementi attivi e passivi suscettibili di variazioni nella loro rappresentazione contabile, l' A. ritiene che la normativa sul cndono in materia vada armonizzata con i principi generali. Criticando il riduttivo orientamento ministeriale in argomento, sostiene che dette iscrizioni debbono essere consentite in tutte le situazioni in cui la variazione degli elementi attivi o passivi del bilancio, conseguenti all' indicazione di un reddito integrativo, lo rendano possibile e che sono ammissibili in ogni esercizio in cui continuino a sussisterne i presupposti di fatto e di diritto.
art. 17 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598 art. 24 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598 d.l. 10 luglio 1982 n. 429 l. 7 agosto 1982 n. 516
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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