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150648
IDG831000449
83.10.00449 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amati Amato
Condono in materia di imposta di registro, successioni ed INVIM. Riflessioni sul primo e secondo comma dell' art. 31 del d.l. 10 luglio 1982, come convertito con legge 7 agosto 1982, n. 516
Riv. leg. fisc., an. 77 (1982), fasc. 9, pag. 1625-1631
D2195; D23105; D23115; D24056; D200
Secondo l' A. la norma del provvedimento di condono fiscale relativa ad atti pubblici, privati, giudiziari, successioni ecc. per i quali l'ufficio del registro abbia gia' notificato in data anteriore al 14 luglio 1982 l' avviso di accertamento di valore contro il quale sia stato prodotto regolare e tempestivo ricorso, se interpretata nel senso che colui che si e' opposto validamente puo' chiedere con apposita istanza di definire la controversia assolvendo l' imposta di registro o successione liquidata sulla meta' del valore accertato e quella sull' INVIM liquidata sulla meta' dell' incremento imponibile determinato dall' ufficio del registro conduce, nel caso di compravendita di immobili, all' assurda determinazione di due diversi valori finali ai fini dell' imposta di registro e dell' INVIM, con conseguenti, incostituzionali disparita' di trattamento. Inoltre l' interpretazione suddetta renderebbe vano il perseguimento di uno degli scopi del condono, quello di far diminuire la massa del contenzioso.
art. 31 d.l. 10 luglio 1982 n. 429 l. 7 agosto 1982 n. 516 art. 3 Cost. art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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