| Attraverso il commento delle decisioni di talune Commissioni
Tributarie di merito, a contenuto divergente, vertenti sul punto
della rilevanza, in caso di individuazione da parte dell'
Amministrazione Finanziaria di ricavi di impresa non contabilizzati,
dei costi correlativi non imputati al conto economico ma
effettivamente sostenuti (in quanto documentati), l' autore perviene
ad una soluzione del delicato problema, il quale trova divise
dottrina e giurisprudenza, in cui proprone una propria ricostruzione
sistematico-funzionale della portata delle disposizioni di cui agli
artt. 74, 2 comma del Decreto Presidente della Repubblica 23
settembre 1973, n. 597 e 39, 2 comma del Decreto Presidente della
Repubblica 23 settembre 1973, n. 600. In particolare, viene posto in
evidenza come l' art. 74, 2 comma del Decreto Presidente della
Repubblica 597 assuma una funzione di cardine del sistema di
imposizione del reddito di impresa (quale introdotto dalla riforma
fiscale) sia nella fase della dichiarazione che in quella dell'
accertamento principalmente in ragione del collegamento con l' art.
10, comma 2, n. 4, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 e con il
principio di rivalutazione degli obblighi contabili cui il
legislatore delegante si e' in materia ispirato; quanto all' art. 39,
2 comma del Decreto Presidente Repubblica n. 600 si sottolinea come
la norma non imponga un dovere ma conferisca piuttosto un potere (di
procedere all' accertamento utilizzando la procedura induttiva) alla
Amministrazione Finanziaria. L' A. conclude pertanto nel senso della
legittimita' della prassi amministrativa, in virtu' della quale sono
recuperati a tassazione i maggiori ricavi non contabilizzati senza
prendere in considerazione, in sede di accertamento, i costi ad essi
correlativi non imputati al conto economico ancorche' effettivamente
sostenuti, ponendo in luce l' intento sanzionatorio del sistema
legislativo.
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