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| IDG830600980 | |
| 83.06.00980 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gasperoni Nicola
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| Agenti di assicurazione e norme tributarie dell' imposta locale sui
redditi (ILOR)
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| nota a Comm. I grado Ravenna 21 febbraio 1981
Comm. I grado Chiavari 10 febbraio 1981
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| Assic., an. 49 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 169-181
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3178; D24042
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| Dopo aver ricordato che sono assoggettati all' imposta locale sui
redditi (ILOR), tra gli altri, i redditi di impresa, l' A. compie un'
analisi della norme tributarie sull' ILOR al fine di evidenziarne i
presupposti di applicazione. L' A. ritiene sbagliata la prima
decisione, dato che la Commissione ha ritenuto sufficiente
qualificare l' agente di assicurazione "un professionista autonomo"
per escludere il reddito da lui prodotto dal reddito di impresa e
quindi porlo al di fuori del campo di influenza dell' imposta ILOR.
Invece l' art. 51 d.p.r. 597/73 stabilsce che, qualora l' attivita'
esercitata sia una di quelle contemplate dall' art. 2195 c.c., il
reddito del soggetto va considerato reddito dell' impresa, a
prescindere dalla qualita' del soggetto medesimo. E' questo il caso
dell' agente di assicurazione, in quanto, a parere dell' A., egli
deve essere considerato un imprenditore commerciale ausiliario. Anche
la seconda decisione e' errata. Le indennita' liquidate all' agente
di assicurazione, per lo scioglimento del rapporto di agenzia,
costituiscono reddito di lavoro autonomo non assimilabile al reddito
di impresa e quindi non soggetto a ILOR.
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| art. 1748 c.c.
art. 2195 c.c.
art. 2204 c.c.
art. 2238 c.c.
art. 49 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
C. Cost. 25 marzo 1980, n. 42
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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