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150671
IDG831000124
83.10.00124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a CGCE 5 febbraio 1981 (causa 154/80)
Rass. trib., an. 25 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 147
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23153; D8701; D87004
Secondo l' A. la pronuncia della Corte di Giustizia CEE che, precisando la nozione di "controvalore", individua la base imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini dell' IVA nel corrispettivo realmente ricevuto (e non in un valore stimato secondo criteri obiettivi) conserva validita' anche dopo l' abrograzione dell' intera II direttiva comunitaria in materia di IVA avvenuta ad opera della VI direttiva, che ne ha peraltro integralmente ripreso varie disposizioni, tra cui quella che determina l' imponibile.
art. 8 lett. A Dir. CEE 67/228 (armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari) art. 11 lett. A Dir. CEE 77/388 (armonizzazione delle imposte sulla cifra d' affari. Sistema comune di IVA. Base imponibile uniforme)
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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