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| IDG830700083 | |
| 83.07.00083 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bassi Piero
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| Sospensione "impropria" del processo agrario?
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| l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Nuovo dir. agr., an. 9 (1982), fasc. 2, pag. 315-320
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D917
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| L' A. illustra brevemente contenuto e portata dell' art. 46 della
nuova legge sui contratti agrari. Osserva che la norma e' conforme al
principio dell' impulso di parte che domina il processo civile.
Ritiene che la mancata proposizione del tentativo di conciliazione
renda improponibile l' azione, ma che il vizio non possa essere
sanato dal giudice con la sospensione del giudizio che sia stato
instaurato dopo l' entrata in vigore della legge. Il problema non si
pone invece, a suo avviso, per i giudizi in corso, poiche' la nuova
legge fa riferimento ai "rapporti" e non ai "giudizi" in corso,
riguarda dunque i rapporti sostanziali e non quelli processuali.
Esamina le fattispecie normative che presentano qualche elemento di
affinita' con quella in esame, che a suo avviso e' sostanzialmente
innovativa. Si sofferma sugli effetti di una conciliazione davanti
all' Ispettorato a seguito di una sospensione del processo in corso
al momento dell' entrata in vigore della legge. Ritiene che la
conciliazione non sia nulla e che, se non impugnata, produca i suoi
effetti, salva comunque l' estinzione del processo se vi sia
inattivita' delle parti dopo la sospensione.
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| art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 20 l. 11 agosto 1973, n. 533
art. 410 c.p.c.
art. 420 c.p.c.
art. 43 l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 44 l. 27 luglio 1978, n. 392
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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