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Documento


150681
IDG830700083
83.07.00083 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bassi Piero
Sospensione "impropria" del processo agrario?
l. 3 maggio 1982, n. 203
Nuovo dir. agr., an. 9 (1982), fasc. 2, pag. 315-320
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D917
L' A. illustra brevemente contenuto e portata dell' art. 46 della nuova legge sui contratti agrari. Osserva che la norma e' conforme al principio dell' impulso di parte che domina il processo civile. Ritiene che la mancata proposizione del tentativo di conciliazione renda improponibile l' azione, ma che il vizio non possa essere sanato dal giudice con la sospensione del giudizio che sia stato instaurato dopo l' entrata in vigore della legge. Il problema non si pone invece, a suo avviso, per i giudizi in corso, poiche' la nuova legge fa riferimento ai "rapporti" e non ai "giudizi" in corso, riguarda dunque i rapporti sostanziali e non quelli processuali. Esamina le fattispecie normative che presentano qualche elemento di affinita' con quella in esame, che a suo avviso e' sostanzialmente innovativa. Si sofferma sugli effetti di una conciliazione davanti all' Ispettorato a seguito di una sospensione del processo in corso al momento dell' entrata in vigore della legge. Ritiene che la conciliazione non sia nulla e che, se non impugnata, produca i suoi effetti, salva comunque l' estinzione del processo se vi sia inattivita' delle parti dopo la sospensione.
art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 20 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 410 c.p.c. art. 420 c.p.c. art. 43 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 44 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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